Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/52: Accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale con gli Stati Uniti · 41 pagine

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Dipartimento federale delle finanze DFF

debbano essere previsti, ma il rapporto esplicativo non contiene alcuna indicazione in proposito e nega che l’attuazione dell’Accordo abbia ripercussioni sui Cantoni (n. 3.1).

VD: la portata dell’articolo 4 paragrafo 3 è ampia. Sulla scorta di tale disposizione, un’impresa potrebbe essere interessata da un’indagine amministrativa approfondita da parte di un’autorità straniera per il sospetto di aver commesso un’infrazione doganale (senza alcuna precisazione del grado di sospetto). L’amministrazione interpellata conserverebbe sicuramente il diritto di decidere se è obbligata a prendere delle misure, ma l’assenza di criteri o di condizioni per avviare un’indagine potrebbe comportare delle critiche inutili nei confronti delle autorità svizzere in caso di opposizioni fondate relative a domande contestabili. Di conseguenza sarebbe opportuno precisare il grado di sospetto che dovrebbe portare un’amministrazione ad agire sulla base di una domanda di assistenza amministrativa.

Centre Patronal: al fine di maggiore chiarezza, per quanto riguarda l’articolo 4 paragrafo 1 lettera a sarebbe opportuno precisare che per «persone» si intendono sia le persone fisiche sia quelle giuridiche, dato che sono queste due nozioni a essere manifestamente interessate.

Swiss Textiles: secondo l’articolo 4 paragrafo 2, nelle situazioni che potrebbero causare danni importanti all’economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad altri rilevanti interessi dell’altra parte, le amministrazioni doganali sono tenute a fornire informazioni nel quadro delle proprie possibilità, senza che vi sia stata una domanda. In tal modo la Svizzera si assume un obbligo e rischia che le siano inflitte sanzioni in caso di violazione?

Roche: per quanto riguarda l’articolo 4 paragrafo 2, l’assistenza amministrativa dovrebbe essere prestata sotto forma di indicazioni finalizzate allo scopo e non come informazioni in generale (come definite all’art. 1). In particolare, sarebbe opportuno gestire in modo piuttosto restrittivo l’emissione di documenti.

Art. 5 Presenza di collaboratori

ZG: il titolo dell’articolo 5 deve essere modificato in «Attività in territorio straniero», aggiungendo un paragrafo 2 con il seguente contenuto: «È vietata qualunque forma di azione autonoma o di attività da parte dell’amministrazione richiedente a proprio vantaggio nel territorio dell’amministrazione interpellata.»

Motivazione: secondo l’attuale tenore dell’articolo 4 paragrafo 3 e dell’articolo 5, è sufficiente il semplice sospetto per consentire, oltre alla presenza «passiva», anche attività a favore dell’amministrazione richiedente nel territorio dell’altra parte, senza che l’amministrazione interpellata abbia un corrispondente diritto preliminare di veto a livello di questo Accordo. Disposizioni di una portata così ampia sovvertono i principi fondamentali della sovranità territoriale di uno Stato. Viene accentuato il rischio che la presenza di collaboratori dell’amministrazione richiedente si trasformi in una attività più intraprendente a proprio vantaggio o sia tollerata da parte dell’amministrazione interpellata, in virtù della disposizione di cui all’articolo 12 paragrafo 1 dell’Accordo. Secondo tale disposizione, non la parte richiedente, ma quella interpellata deve assumersi tutti i costi generati dal disbrigo della domanda. Ai sensi dell’articolo 12 paragrafo 2, in caso di costi di importo eccezionale le amministrazioni doganali si consultano in proposito, ma l’attuale disciplinamento non prevede che la parte richiedente possa essere costretta ad assumersi i costi che ha generato. In considerazione del quadro politico, è presumibile che la parte interpellata sarà in primo luogo la Confedera-