Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine
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4.1.2 Commento alla disposizione penale rivista
4.1.2.1 In generale
In linea di massima la norma penale contro la criminalità organizzata si è dimostrata efficace e costituisce un valido strumento nella lotta contro la criminalità di questo tipo. Nel contempo l’avamprogetto tiene conto delle proposte e delle esigenze delle autorità di perseguimento penale, in particolare del MPC, e propone una versione riveduta della fattispecie. Va ricordato che la disposizione penale dell’articolo 260ter AP-CP contempla una cosiddetta fattispecie preliminare che amplia i termini della punibilità. Diventa pertanto punibile semplicemente appartenere a un’organizzazione o sostenerla senza alcun legame con un reato commesso all’interno di detta organizzazione, il che significa che un comportamento di per sé legale, diventa sanzionabile. L’ampliamento della norma penale implica pertanto riservare una particolare attenzione ai criteri della proporzionalità e della determinatezza linguistica anche al fine di garantire la certezza del diritto: vanno evitati interventi sproporzionati o imprecisi nei diritti fondamentali.
L’impianto della nuova disposizione penale contro le organizzazioni criminali si rifà alla norma in vigore e continuerà a figurare nella sezione riservata ai reati contro la tranquillità pubblica180.
Nel diritto vigente l’organizzazione criminale è definita mediante il suo carattere di segretezza e il suo scopo criminale. La dottrina e la giurisprudenza come anche il messaggio per l’introduzione dell’articolo 260terCP nel diritto svizzero181 hanno sviluppato altri criteri che non devono essere simultaneamente soddisfatti, ma tuttavia devono raggiungere un livello quantitativo e qualitativo tale da confermare il grado di pericolosità dell’organizzazione e da costituire una causa per le difficoltà incontrate nel perseguimento penale dell’organizzazione criminale.
4.1.2.2 Carattere di segretezza e sostegno dell’attività criminale
Il criterio della segretezza non si riferisce necessariamente all’esistenza dell’organizzazione in sé, ma può riguardare la sua struttura interna182 e i suoi componenti, tuttavia la dissimulazione è da considerarsi un tratto sistematico. Alla base del criterio vi è la convinzione che la segretezza rafforzi il potere dell’organizzazione verso l’interno e verso l’esterno e ne accentuali la pericolosità oltre ad ostacolare sensibilmente il lavoro delle autorità incaricate delle indagini e dei procedimenti penali. Si deve tuttavia aggiungere che la dottrina e la prassi ritengano il requisito legale della segretezza non sempre applicabile183.
L’avamprogetto propone di rinunciare a questo criterio imperativo del diritto vigente, il che non significa che l’elemento della segretezza non avrà più alcuna importanza nel definire un’organizzazione criminale, ma continuerà ad essere considerato nell’ambito della valutazione generale del potenziale criminale di
180 Art. 258 segg. CP
181 Cfr. Engler, in Basler Kommentar, 2013, art. 260ter n. 5 segg. e FF 1993 III 193, in particolare pag. 207 segg.
182 Non solamente la riservatezza verso le persone estranee o i rappresentanti delle autorità di perseguimento penale.
183 Cfr. Engler, Basler Kommentar, 2013, art. 260ter n. 8, e i riferimenti citati.