Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine

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zione relativa alla cooperazione in materia di lotta alla criminalità complessa, in particolare alla tratta di esseri umani176. La raccomandazione completa la convenzione tra CDDGP e DFGPD integrando la prospettiva delle autorità di perseguimento penale e dei pubblici ministeri e mira a rendere più efficiente e ottimizzare la collaborazione tra i pubblici ministeri cantonali e il MPC per quanto riguarda la lotta alle forme complesse di criminalità, in particolare alla tratta di esseri umani, senza escludere la cooperazione in altri settori della criminalità organizzata.

Vista l’importanza e l’eco mediatica sollevata dai recenti casi di inchieste penali per sospetto di partecipazione e sostegno a organizzazioni criminali177, il 10 febbraio 2015 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha depositato una mozione con cui incarica il Consiglio federale di proporre una modifica dell’articolo 260terCP178 che tenga conto delle difficoltà incontrate negli ultimi anni dagli attori incaricati della lotta contro il crimine organizzato. Occorre in particolare esaminare se sia opportuno adeguare la definizione di organizzazione criminale, gli elementi costitutivi e la pena. La mozione è stata accolta dal Parlamento.

Nella riunione del 3 settembre 2015, la Commissione degli affari giuridici penali della CDDGP ha deciso di istituire un gruppo di lavoro, sotto la direzione del Procuratore generale della Confederazione, incaricato di elaborare una modifica legislativa dell’articolo 260terCP. Sulla base di esperienze pratiche, il gruppo ha presentato un adeguamento di diritto materiale della fattispecie portando avanti i propri lavori indipendentemente dal Parlamento. L’8 settembre 2016, il presidente dalla CDDGP ha fatto pervenire la proposta del gruppo di lavoro al Capo del DFGP insieme alla richiesta di tenerne conto nel quadro delle modifiche del diritto penale.

Il gruppo di lavoro propone in particolare di rendere punibile anche la semplice appartenenza a una determina organizzazione, senza un contributo concreto alle attività di quest’ultima, e di introdurre una fattispecie qualificata che consenta di punire più severamente figure centrali della criminalità organizzata. La pena massima passerebbe così dagli attuali cinque a dieci anni di reclusione, per la fattispecie di base, e a 20 anni per la fattispecie qualificata. Inoltre vengono proposte pene minime di sei mesi e di tre anni. Il gruppo di lavoro ha infine elaborato una definizione giuridica dei singoli elementi dell’organizzazione criminale e un disciplinamento esplicito del concorso di norme penali: per la fattispecie dell’organizzazione criminale non si deve più applicare il principio della sussidiarietà, ma l’autore deve essere punito anche per il reato che commette per favorire un’organizzazione criminale.

La Commissione degli affari giuridici penali propone anche una nuova fattispecie penale contro organizzazioni terroristiche aventi una strutture simile alle organizzazioni criminali, inoltre suggerisce di aggiungere, dopo la definizione nella legge, un elenco esemplificativo di organizzazioni terroristiche179. La pena minima proposta per l’organizzazione terroristica è di un anno.

176 Consultabile all’indirizzo: https://www.ssk-cps.ch/empfehlungen.

177 Cfr. p. es. il comunicato stampa del 18 mar. 2016 dell’Ufficio federale di giustizia sull’arresto in attesa di estradizione di 15 presunti affiliati a un’organizzazione mafiosa, https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/aktuell/news/2016/2016-03-08.html.

178 Mozione 15.3008

179 Al-Qaïda, IS e organizzazioni associate