Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine
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Le disposizioni per l’entrata in vigore corrispondono alla consueta formulazione delle convenzioni del Consiglio d’Europa170. Il Protocollo addizionale entrerà in vigore il 1° luglio 2017171. In Svizzera, entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo il deposito dello strumento di ratifica.
Il Consiglio federale, in base all’articolo 7 del Protocollo addizionale, informa il Consiglio d’Europa, che il punto di contatto competente è l’Ufficio federale di polizia (fedpol).
4 Le nuove disposizioni del diritto svizzero
4.1 Articolo 260ter AP-CP: organizzazioni criminali e terroristiche
4.1.1 Situazione iniziale
Il 10 dicembre 2010, nel suo rapporto su eventuali modifiche o ampliamenti delle disposizioni penali contro il crimine organizzato172, il Consiglio federale ha confermato l’efficacia della vigente disposizione penale contro l’organizzazione criminale (art. 260terCP). La principale difficoltà nella lotta alle varie forme di criminalità organizzata, che non adempiono completamente i requisiti di cui all’articolo 260ter CP, non risiede nel fatto che le disposizioni penali vigenti non le contemplino, ma piuttosto negli ostacoli e nelle complicazioni che un perseguimento efficace e costante di tali forme incontra a livello locale e cantonale. Il Collegio esecutivo ha sottolineato l’importanza, per gli sviluppi successivi in tale ambito, del lavoro svolto dai Cantoni e delle loro esperienze a livello di perseguimento penale.
Dal 2010 la cooperazione tra le varie autorità nazionali impegnate nel perseguire forme complesse di criminalità, tra cui la criminalità organizzata, è stata opportunamente ottimizzata. La convenzione quadro tra il DFGP e la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), sottoscritta il 14 e 15 novembre 2013, sulla collaborazione di polizia tra la Polizia giudiziaria federale (PGF) e i corpi di polizia cantonali e federali173 regola la cooperazione tra la PGF e i Cantoni a livello di operazioni di polizia criminale specificando le misure atte a migliorarne l’efficacia e l’efficienza nell’ambito del perseguimento delle forme complesse di criminalità. La convenzione si fonda sulle vigenti disposizioni e in particolare sulle competenze delle autorità di perseguimento penale e dei giudici disciplinate nel Codice di procedura penale (CPP)174. Inoltre comprende un elenco di prestazioni di supporto (p. es. aiuto alle indagini) che la PGF può fornire ai corpi di polizia cantonali.
Sempre allo scopo di rendere più efficiente questa collaborazione, il 21 novembre 2013, la Conferenza delle autorità inquirenti svizzere175 ha adottato la raccomanda-
170 Cfr. i commenti ad art. 23 della Convenzione.
171 Cfr. cap. 1.3
172 Consultabile all’indirizzo: https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2010/2010- 12-10/ber-br-i.pdf.
173 Consultabile all’andirizzo://www.kkjpd.ch/de/aktuell/veroeffentlichungen (disponibile solo in tedesco e francese).
174 RS 312.0
175 CAIS; ora: Conferenza svizzera dei procuratori pubblici CPS.