Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine
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Secondo: giustamente il legislatore non ha mai voluto che la semplice esternazione di una simpatia per un’organizzazione o di un’affinità di idee con essa, di solito difficile da provare, sia qualificata come partecipazione ai sensi del CP. I principi legali per combattere le organizzazioni criminali non devono comprendere né la semplice appartenenza a una famiglia che annovera membri collusi con il crimine organizzato né eventuali simpatie per gruppi terroristici. Lo Stato e la società devono combattere il sostegno ideologico a una formazione criminale, certo riprovevole, con mezzi diversi dal perseguimento penale. Una censura ideologica va evitata anche nella lotta al crimine organizzato. Se il testo della norma contro la criminalità organizzata coprisse anche la semplice appartenenza o la sola affiliazione dichiarata, contraddirebbe anzitutto i principi della determinatezza e della proporzionalità e tale estensione avrebbe infine una scarsa rilevanza pratica; pertanto vi si rinuncia.
4.1.2.5 Introdurre altri criteri legali?
L’avamprogetto rinuncia a introdurre altri criteri legali per descrivere un’organizzazione criminale e in particolare a fissare un numero minimo di persone coinvolte. Simili elementi definirebbero ulteriormente la disposizione penale conferendole maggiore determinatezza per quanto riguarda l’interpretazione e l’applicazione, ma finora non si sono mai rivelati necessari nella pratica. Addirittura l’introduzione di requisiti supplementari potrebbe invece complicare il compito già complesso delle autorità di perseguimento penale in quanto si dovrebbero raccogliere prove sufficienti anche in merito a questi ulteriori aspetti. Requisiti supplementari di questo tipo si rivelano pertanto controproducenti.
Per le stesse ragioni, l’avamprogetto rinuncia a introdurre nella legge una definizione legale esaustiva dell’organizzazione criminale. L’approccio finora adottato, sulla base di un numero limitato di caratteristiche che garantiva la necessaria flessibilità rispetto a nuove tipologie di organizzazione, si è dimostrato efficace. La necessaria certezza del diritto e determinatezza risultano anche dalla giurisprudenza, ampliatasi nel frattempo, sulle disposizioni penali e sulla pratica dell’assistenza giudiziaria. Pertanto né dalla giurisprudenza né dalla dottrina emerge l’esigenza di introdurre nella legge una simile definizione.
4.1.2.6 Norma esplicita per l’organizzazione terroristica
Va invece accolta la richiesta del gruppo di lavoro della CDDGP di citare esplicitamente le organizzazioni terroristiche all’articolo 260terAP-CP. L’attuale giurisprudenza199 ha confermato l’applicabilità alle organizzazioni terroristiche dell’articolo sulle organizzazioni criminali. Niente si oppone al fatto di riprendere anche nel nuovo testo di legge questa interpretazione, adottata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, e di indicarne esplicitamente l’applicabilità alle organizzazioni terroristiche. Per descrivere il fine terroristico dell’organizzazione si può riprendere l’attuale formulazione della norma penale contro il finanziamento del terrorismo200. Questa definizione di terrorismo corrisponde a quelle internazionali e garantisce, nel rispetto del principio di determinatezza, un campo di applicazione sufficientemente ampio della norma. Nell’applicare la disposizione penale rivista è possibile tener conto anche delle decisioni di comitati internazionali o degli elenchi aggiornati delle
199 Cfr. i commenti all’art. 6 della Convenzione
200 Art. 260quinquies CP