Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine
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sarà sufficiente che la persona abbia svolto un ruolo direttivo all’interno del gruppo tale da permettergli di partecipare alle decisioni, ossia non sarà più necessario che eserciti un controllo assoluto sull’organizzazione o che abbia un potere superiore rispetto alle altre persone al vertice.
Resta invariata la possibilità del giudice di attenuare la pena, se l’agente si sforza di impedire la prosecuzione dell’attività dell’organizzazione195.
4.1.2.4 Punibilità della semplice appartenenza?
Durante la stesura della presente revisione, è stata avanzata la richiesta di punire anche l’affiliazione formale o la semplice appartenenza a un’organizzazione criminale anche senza avere le prove che la persona abbia avuto un ruolo attivo in tale contesto. Sebbene la proposta sia legittima dal punto di vista delle autorità di perseguimento penale e data la complessità delle procedure riguardanti la criminalità organizzata, essa trascura due aspetti.
Primo: sotto il profilo pratico non è chiaro quale sia la rilevanza della semplice appartenenza senza nessun tipo di attività collegata con l’organizzazione. La partecipazione a un’organizzazione criminale ai sensi della legge significa diventarne un affiliato e quindi entrare in azione196 il che di per sé non comporta necessariamente commettere un atto illegale, infatti anche azioni legali come mettere a disposizione materiale, locali o altri servizi possono essere considerate attività di sostegno. Rispetto alle intenzioni del legislatore e al livello straordinario di pericolosità dell’organizzazione, la rilevanza delle azioni svolte per l’organizzazione non deve necessariamente presentare requisiti elevati. Anche un membro «passivo» contribuisce ad ampliare la rete dell’organizzazione e quindi può costituire un valore aggiunto. Inoltre è spesso impossibile per i membri uscire dall’organizzazione e comunicare liberamente con l’esterno. In ogni caso il reato di partecipazione è punibile indipendentemente dal fatto che la persona sia fondamentale per l’organizzazione e abbia in qualche modo partecipato a un reato commesso da essa. In concreto, la partecipazione a un’organizzazione criminale197 può essere desunta anche comprovando la presenza attiva e costante agli incontri, l’accettazione di riti, strutture e gerarchie o l’ubbidienza ripetutamente espressa e dimostrata all’organizzazione e ai suoi rappresentanti.
La giurisprudenza non accenna a un’interpretazione restrittiva della nozione di partecipazione o sostegno, anzi: il 15 luglio 2016 il Tribunale penale federale ha ritenuto che il comportamento di una persona, arrestata all’aeroporto di Zurigo in partenza per Istanbul per arruolarsi nelle fila della Jihad, non solo sosteneva ma favoriva l’organizzazione islamica, e l’ha condannata, per aver violata la legge che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate, a una pena privativa della libertà con la condizionale abbinata a un’assistenza riabilitativa. Anche per il Tribunale federale mettere a disposizione o gestire forum su Internet a favore di un’organizzazione criminale o terroristica costituisce un sostegno ai sensi dell’articolo 260terCP198.
195 Cpv. 4 dell’avamprogetto. Si rinuncia, come al cpv. 1, al criterio dell’attività criminale. La disposizione si applica anche alle organizzazioni terroristiche ai sensi del cpv. 2.
196 Entrare in azione è un requisito, in particolare per motivi probatori.
197 P. es. un’organizzazione mafiosa.
198 Sentenza del Tribunale federale del 5 mag. Mai 2008, 6B_645/2007.