Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine

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un’organizzazione tanto quanto altri elementi come la gerarchia, la ripartizione dei compiti, la durata dell’esistenza, la professionalità e la capacità di imporsi184.

Eliminando il criterio legale della segretezza di cui al vigente capoverso 1, il lavoro degli inquirenti sarebbe facilitato in un aspetto cruciale e, anche ai fini dell’assistenza giudiziaria in materia penale, la portata della disposizione sarebbe ampliata senza ridurre la determinatezza della norma né estenderne in modo sproporzionato il campo di applicazione. L’articolo 260terAP-CP continua ad essere applicato solamente a gruppi di persone che presentano un elevato grado di pericolosità nei confronti dei quali, data la loro conformazione, portata o forza, i tradizionali strumenti del diritto penale, calibrati su reati singoli, difficilmente ottengono risultati consistenti.

Anche chi non partecipa a un’organizzazione criminale, può essere punito se la sostiene esternamente. Per sostegno si intende qualsiasi contributo significativo per rafforzare l’organizzazione senza che si debba dimostrare la partecipazione attiva a un reato concreto. Il contributo può anche consistere in un’attività di per sé legale185.

D’altra parte l’organizzazione, in base all’articolo vigente, deve essere sostenuta nella sua attività criminale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il reato di sostegno presuppone un contributo consapevole all’attività criminale dell’organizzazione, come per esempio la fornitura di armi, l’amministrazione dei beni o il supporto logistico. Da un punto di vista soggettivo è necessario che il sostenitore sappia o per lo meno non escluda che il suo contributo possa servire a raggiungere gli obiettivi criminali dell’organizzazione186. Per contro non è necessario provare un nesso di causalità tra il sostegno e il reato concreto. In applicazione di questi principi, il Tribunale federale è recentemente arrivato alla conclusione che la messa a disposizione di siti Internet per favorire la propaganda di un’organizzazione terroristica187 o la gestione di forum su Internet in relazione con reti jihadiste vanno qualificati come atti di sostegno ai sensi dell’articolo 260terCP. Da quest’ampia interpretazione del concetto di sostegno si può dedurre che l’articolo 260terCP può essere applicato a qualsiasi atto capace di aumentare il grado di pericolosità di un’organizzazione. Ciononostante il GAFI ha concluso che il diritto svizzero presenta una lacuna minore in quanto un collegamento (almeno indiretto) tra il finanziamento e l’attività criminale o terroristica dell’organizzazione ci deve comunque essere188. Tenuto conto del fatto che il concetto di sostegno nella pratica è già interpretato in modo ampio, che il requisito di un nesso con l’obiettivo criminale dell’organizzazione è di fatto trascurato e che il diritto svizzero, secondo il GAFI, presenta una lacuna minore, si propone di rinunciare al requisito dell’attività «criminale» dell’organizzazione. Questa modifica permetterebbe alle autorità di perseguimento penale di limitarsi a stabilire se l’atto di sostegno è tale da rafforzare l’organizzazione in sé. In questo modo è anche possibile colmare la lacuna minore individuata dal GAFI. La modifica proposta permetterà di continuare a distinguere tra comportamento non punibile e sostegno a un’organizzazione criminale cha va

184 I criteri non devono essere soddisfatti simultaneamente.

185 Locazione di locali, messa a disposizione di sostanze legali al fine di trasformarle, ecc.

186 DTF 133 IV 58 consid. 5.3.1; DTF 132 IV 132 consid. 4.1.4; DTF 128 II 355

187 Sentenza 6B_645/2007 del Tribunale federale del 2 mag. 2008 consid. 7.3.3.2

188 GAFI, Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Rapport d’évaluation mutuelle de la Suisse, dic. 2016, Tableau résumant la conformité avec les recommandations du GAFI, pag. 255.