Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine
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da una singola disposizione non è abbastanza severa rispetto all’illiceità dell’atto commesso.
Articolo 7 Scambio di informazioni
Secondo l’articolo 7 del Protocollo addizionale, le Parti si impegnano ad adottare, in conformità con il diritto nazionale, le misure necessarie per rafforzare lo scambio tempestivo tra gli Stati interessati di tutte le informazioni rilevanti relative alle persone che effettuano viaggi a fini terroristici. A tal scopo, gli Stati membri designano un punto di contatto operativo 24 ore su 24, sette giorni su sette.
Lo scopo di questa disposizione, come specificato dal rapporto esplicativo ed espresso in modo inequivocabile dagli Stati durante le trattative, non è lo scambio di informazioni nel settore dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale166, ma di comunicare quanto più rapidamente possibile le informazioni utili alla polizia.
In Svizzera esiste già un punto di contatto per lo scambio internazionale di informazioni di polizia. La centrale operativa di fedpol (CO fedpol) è raggiungibile 24 ore su 24 per tutte le organizzazioni partner nazionali e internazionali e, se necessario, assicura anche il contatto diretto con le autorità svizzere competenti. Si rinuncia pertanto alla creazione di un punto di contatto separato e l’esecuzione dei compiti previsti dall’articolo 7 è assegnata a CO fedpol.
Articolo 8 Condizioni e garanzie
La disposizione di cui all’articolo 8 impone agli Stati parte di rispettare i diritti umani e sancisce i principi di necessità e proporzionalità per l’attuazione del Protocollo addizionale. Sebbene la corrispondente disposizione della Convenzione167 valga anche senza menzione esplicita per il Protocollo addizionale, è stato convenuto nel corso dei negoziati di ribadire esplicitamente la centralità dei diritti e dei principi summenzionati anche per il Protocollo addizionale.
Articoli 9–14 Rapporto tra il presente Protocollo e la Convenzione, Firma ed entrata in vigore, Adesione al Protocollo, Applicazione territoriale, Denuncia, Notifiche
Poiché utilizzano il linguaggio standard di tutti gli strumenti di diritto penale del Consiglio d’Europa, le clausole finali non richiedono osservazioni specifiche. Come per la Convenzione, il numero di ratifiche necessarie affinché il Protocollo entri in vigore è stato fissato a sei168. Il Protocollo può essere firmato dagli Stati membri del Consiglio d’Europa, dall’Unione europea e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione169. Uno Stato può ratificare il Protocollo addizionale soltanto se allo stesso tempo o in precedenza ha ratificato la Convenzione.
166 C'è una differenza concettuale rispetto al corrispondente punto di contatto 24/7 di cui alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità (art. 35, RS 0.311.43), in cui la Svizzera è Stato parte e che riguarda in modo determinante anche lo scambio di informazioni di assistenza giudiziaria.
167 Art. 12 della Convenzione in combinato disposto con l’art. 9 2° per. del Protocollo addizionale.
168 Art. 10 cpv. 1 e 2
169 Fatta salva la firma della convenzione su cui poggia.