Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine

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amento dei viaggi a fini terroristici; possono invece qualificare come reato un atto preparatorio o la complicità nel reato principale160.

Germania e Italia hanno esplicitamente qualificato come reato non solo i viaggi a fini terroristici, ma anche il loro finanziamento; Austria e Francia puniscono il finanziamento del terrorismo in quanto tale, senza specificare l’elemento del viaggio. La punibilità è quindi data nella misura in cui questo tipo di viaggio può già essere classificato come un atto terroristico dal diritto nazionale. Il diritto danese segue la stessa logica.

Analogamente all’attuazione del reato principale ai sensi dell’articolo 4 del Protocollo addizionale, si propone di introdurre norme specifiche per il finanziamento di viaggi con finalità terroristiche. Anche questa norma può essere integrata nella nuova disposizione riguardante l’addestramento, il reclutamento e i viaggi a fini terroristici161. Con l’introduzione di questa norma penale si potrebbe inoltre colmare la lacuna identificata dal GAFI durante la valutazione della Svizzera nel 2016, quando aveva rilevato che il finanziamento di viaggi a fini terroristici non sarebbe stato punibile nel caso improbabile in cui il viaggio fosse stato organizzato senza avere legami con un’organizzazione o un’azione terroristica162. Questa preoccupazione è riconducibile al fatto che vi sono sempre più «individui isolati», cioè persone che decidono di viaggiare per scopi terroristici all’estero, senza essere membri di un’organizzazione terroristica o avere contattato in precedenza un membro di tale organizzazione.

Articolo 6 Organizzazione o agevolazione di viaggi all’estero a fini terroristici

L’articolo 6 del Protocollo addizionale obbliga gli Stati aderenti, in conformità con la Risoluzione 2178 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite163, a qualificare come reato l’organizzazione o l’agevolazione di viaggi all’estero a fini terroristici. Anche in questo caso, il rapporto esplicativo sul Protocollo addizionale stabilisce che gli Stati possono garantire la punibilità incriminando la complicità o gli atti preparatori e rinunciare all’introduzione di disposizioni penali specifiche.

Come per il finanziamento dei viaggi a fini terroristici e tenendo conto dei requisiti posti dalla risoluzione del Consiglio di Sicurezza, si propone di introdurre una norma specifica riguardante l’organizzazione e il reclutamento nella disposizione penale sui viaggi a fini terroristici. Se sono soddisfatte le restanti condizioni, anche le azioni di agevolazione potrebbero rientrare nella fattispecie dell’organizzazione criminale o terroristica164 o essere classificate come infrazione della legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate165. Come nel caso del finanziamento dei viaggi a fini terroristici, sussistono tuttavia lacune nella punibilità se non può essere stabilita alcuna relazione con un’organizzazione terroristica. Le disposizioni penali corrispondenti sono applicate simultaneamente soltanto in casi eccezionali, segnatamente quando la pena prevista

160 N. 58 RE PA

161 Cfr. commenti ad art. 260sexies cpv. 2 AP-CP al cap. 4.2.

162 GAFI, Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Rapport d’évaluation mutuelle de la Suisse, dic. 2016, Annexe 2, Critère 5.2bis, pag. 180.

163 Cfr. commenti ad art. 5 del Protocollo addizionale.

164 Art. 260ter AP-CP

165 RS 122.0