Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine
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stabilito in base alla consapevolezza e alla volontà della persona, considerando la portata qualitativa e quantitativa dell’atto e il suo carattere concreto.
4.1.2.3 Normativa contro le organizzazioni criminali: comminatoria della pena
Il diritto vigente commina una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria alla partecipazione o al sostegno a un’organizzazione criminale qualificando così il reato come crimine ai sensi del Codice penale189. Le pene massime comminate a detti crimini risultano in linea di massima adeguate e giustificate se paragonate sia ad altre fattispecie del diritto penale fondamentale e accessorio sia agli ordinamenti stranieri190. La comminatoria della pena tiene conto del fatto che la partecipazione e il sostegno a un’organizzazione criminale sono atti indipendenti dal reato vero e proprio e commessi a monte; non ci deve essere necessariamente alcun legame con il reato concreto commesso dai membri. Portare la pena massima oltre i cinque anni sarebbe sproporzionato rispetto alla gravità del reato. Viceversa la comminatoria della pena è diversa nel caso di organizzazioni terroristiche191: la gravità del gesto è maggiore, l’atto mette in pericolo la vita e l’integrità fisica delle persone che percepiscono questi atti come particolarmente odiosi e come tali li condannano.
Infine va ricordato che un reato grave commesso come affiliato a un’organizzazione criminale, per esempio il traffico qualificato di stupefacenti, un omicidio intenzionale o un assassinio, è anzitutto punito con la pena prevista per tale reato192 e in funzione della sua gravità.
La valutazione può cambiare nei casi che coinvolgono persone aventi una particolare influenza all’interno dell’organizzazione ossia nel caso dei vertici di tale organizzazione. In questi casi il loro contributo non si limita al semplice sostegno o alla semplice partecipazione all’organizzazione. Chi esercita una determinata influenza all’interno dell’organizzazione è particolarmente responsabile della sua esistenza e attività, determina di fatto l’estensione delle attività criminali dell’organizzazione stessa e conseguentemente cerca di ampliarne l’influenza e il potere. Tali persone rappresentano pertanto un valore aggiunto e quindi il loro grado di pericolosità è da considerarsi maggiore. Di conseguenza anche la gravità della loro partecipazione è più elevata. Inoltre i vertici di un’organizzazione esercitano in generale un grande effetto corruttivo sugli altri membri e sull’ambiente circostante. Pertanto l’avamprogetto propone di aumentare in modo consistente le pene massime per questi reati; il nuovo capoverso 3 prevede infatti una pena detentiva qualificata di vent’anni193 massimo per coloro che partecipano a un’organizzazione criminale all’interno della quale esercitano un’influenza determinante194.
In questo modo il giudice potrà infliggere, anche nei casi gravi di partecipazione a un’organizzazione criminale, pene adeguate alla colpa e non sarà necessario dimostrare che l’autore ha materialmente preso parte a un crimine. Per stabilire la punibilità
189 Art. 10 CP con la conseguenza che può costituire un reato preliminare al riciclaggio di denaro (art. 305bis CP).
190 In relazione all’organizzazione terroristica si rimanda qui di seguito.
191 Per la comminatoria di pena contro organizzazioni terroristiche si rimanda al cap. 4.1.2.6.
192 Negli esempi citati si tratta di una pena privativa della libertà pari a 20 anni o della reclusione a vita.
193 Secondo l’art. 40 CP.
194 Art. 260ter cpv. 3 AP-CP, applicabile alle organizzazioni sia secondo il cpv. 1 che secondo il cpv. 2.