Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine

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- l’autore procura fondi a un’organizzazione criminale sapendo che solo una parte

di essi sarà utilizzata per un attentato mentre il resto servirà ad altri crimini dai quali non sarà possibile risalire al finanziatore;

- l’autore il cui sostegno va oltre singoli reati concreti attribuibili

all’organizzazione (p. es. l’autore procura all’organizzazioni fondi che lui stesso ha ottenuto commettendo dei reati212).

La situazione è accettabile sia sotto il profilo dogmatico sia sotto quello pratico. Del resto l’applicazione sussidiaria dell’articolo 260terCP si ripercuote soprattutto sulla pena (inapplicabilità dell’art. 49 CP). Le pene per i reati principali a carico di un’organizzazione criminale sono per altro già sufficientemente elevate da sanzionare il comportamento della persona in modo esemplare. L’articolo 260terCP non va quindi necessariamente adeguato in modo tale da imporre alle autorità giudiziarie la sua applicazione insieme ad altre norme.

4.2 Articolo 260sexies AP-CP: reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati a un reato terroristico

4.2.1 Premessa

Dall’analisi delle disposizioni e dei requisiti della Convenzione e del Protocollo addizionale del Consiglio d’Europa, che vanno trasposti nel quadro del presente avamprogetto, nonché dagli altri standard internazionali213 si deduce che il diritto svizzero soddisfa già ampiamente le esigenze fissate. Tuttavia mancano determinate regole di diritto penale che attuino in modo esplicito e globale il nucleo dei due trattati214. Per attuare adeguatamente gli articoli 6 e 7 della Convenzione e gli articoli 3, 4 e 5 del Protocollo addizionale, l’avamprogetto propone alcune specifiche disposizioni di diritto penale relative all’addestramento e al reclutamento a fini terroristici. Inoltre introduce una norma penale contro i viaggi finalizzati a un reato di terrorismo compreso il loro finanziamento, la loro organizzazione e il reclutamento di adepti a tale scopo. Le disposizioni proposte intendono colmare le lacune dell’attuale dispositivo penale il quale deve coprire anche gli atti compiuti in preparazione di attività terroristiche al di fuori di organizzazioni come Al-Qaïda o Stato islamico. Del resto queste proposte sono in linea con quanto riportato nel comunicato stampa del 14 ottobre 2016 del Consiglio federale in occasione della firma del Protocollo addizionale215. Anche nel contesto internazionale e rispetto alla recente evoluzione delle legislazioni in altri Stati europei216, è opportuno proporre nuove norme penali anzitutto per rafforzare gli strumenti di diritto penale che contrastano il terrorismo, ma anche per aumentare la certezza del diritto e il principio della determinatezza delle basi legali.

212 Amministrazione infedele, furti, ecc.

213 Cfr. anche cap. 1.6

214 Cfr. cap. 2 e 3

215 Consultabile all’indirizzo: https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/aktuell/news/2015/ref_2015-10-142.html

216 Cfr. i risultati del diritto comparato di cui ai cap. 2 e 3, sintesi consultabile all’indirizzo: http://www.isdc.ch/media/1304/newsletter-new-year-edition-2017_final.pdf