Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine

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organizzazioni terroristiche. In ogni caso sarà sempre il giudice a decidere se tener conto di altri aspetti nel valutare se l’organizzazione in oggetto è di stampo terroristico o meno.

L’avamprogetto contiene solamente questa definizione generale e astratta dell’organizzazione terroristica, definizione che si basa su una formulazione già presente nella legislazione svizzera e che corrisponde alle disposizioni internazionali, ma rinuncia a citare ed elencare formazioni specifiche come Al-Qaïda, IS o altre organizzazioni associate. Queste ultime infatti, essendo organizzazioni terroristiche che attualmente minacciano in modo grave la sicurezza interna ed esterna della comunità internazionale, rientrino a tutti gli effetti nella nuova fattispecie disciplinata all’articolo 260tercapoverso 2201. Un elenco esplicito difficilmente offrirebbe un valore aggiunto tangibile, ma servirebbe solo a ribadire ciò che le autorità esecutive sanno già. Un elenco simile inoltre non permetterebbe di stabilire se un’organizzazione non citata sia di stampo terroristico, pertanto ci sarebbe il rischio che un gruppo, non esplicitamente nominato nella disposizione, possa addirittura esulare dal campo di applicazione della norma.

Il legislatore avrebbe invece il costante problema di aggiornare un simile elenco. Mentre l’articolo 74 della legge federale sulle attività informative202 permette al Consiglio federale di vietare formalmente nell’arco di breve tempo le organizzazioni che minacciano la sicurezza pubblica, il Codice penale, quale parte centrale dell’ordinamento giuridico svizzero, non sembra essere un testo adatto per aggiornare simili elenchi, ossia cancellare le formazioni obsolete e, punto ancora più importante, reagire immediatamente alle nuove minacce aggiungendo alla lista le organizzazioni corrispondenti. Per questa ragione, il legislatore ha finora sempre optato per definire i fatti, i gruppi o le relative caratteristiche in modo generale e astratto rinunciando ad elencare organizzazioni e fatti specifici. Questo modo di procedere va pertanto mantenuto.

La pena privativa della libertà prevista si rifà alla disposizione contro le organizzazioni criminali di cui al capoverso 1 del presente articolo. Anche in questo caso la pena minima corrisponde a una pena pecuniaria inflitta tenendo conto del fatto che il grado di pericolosità di un atto di sostegno, privo di un rapporto diretto con il reato, può anche essere minimo. La pena massima per la forma qualificata del reato è vent’anni (cpv. 3) e può essere inflitta a membri di un’organizzazione terroristica e criminale ai sensi della legge che esercitano un’influenza determinante in seno a tale organizzazione203. Diversamente dal capoverso 1, il capoverso 2 prevede una pena privativa della libertà di massimo dieci anni204 per la fattispecie di base del sostegno e della partecipazione a un’organizzazione terroristica. Questa pena più elevata tiene conto in particolare del fatto che i danni potenziali e le conseguenze dirette di un atto terroristico per la popolazione coinvolta, lo Stato e le sue strutture, a prescindere dalla stabilità e dal tasso di criminalità del Paese, possono essere maggiori e più gravi, del resto, in tale contesto, lo è anche lo scopo dell’organizzazione. Gli atti di sostegno del terrorismo sono particolarmente odiosi. L’aumento della pena ris-

201 Alla stregua di altre organizzazioni terroristiche, queste formazioni sono già disciplinate, secondo la giurisprudenza costante, (cfr. commenti all’art. 6 della Convenzione) dall’art. 260ter CP.

202 Cfr. cap. 4.3

203 Cfr. i commenti al cap. 4.1.2.3 sull’inasprimento della comminatoria di pena e le sue conseguenze.

204 Rispetto ai 5 anni in caso di organizzazione criminale.