Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine

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pecchia in proporzione la messa al bando sociale che colpisce questo tipo di crimini nonché la grave minaccia percepita dalla popolazione esposta a simili atti.

4.1.2.7 Mantenimento delle regole di competenza

Rispetto al diritto vigente, la competenza del giudice svizzero di giudicare reati commessi all’estero non cambia205; il diritto punisce anche chi commette il crimine in un altro Paese, se l’organizzazione criminale o terroristica intende esercitare l’attività criminale in tutto o in parte in Svizzera206. Queste disposizioni sulle competenze sono un’estensione di quelle contenute nella parte generale del Codice penale207 e non ne limitano pertanto l’applicazione. I cittadini svizzeri che sostengono una simile organizzazione all’estero restano punibili anche se tale organizzazione non intende estendere la sua attività alla Svizzera208.

4.1.2.8 Concorso tra l’articolo 260ter AP-CP e le fattispecie di base

La questione del concorso tra l’articolo 260tere altre fattispecie penali – in particolare quelle commesse dall’organizzazione criminale – è oggetto di discussione. Il presente avamprogetto fornisce l’occasione per chiarire questo aspetto e stabilire in particolare se sia necessario introdurre una regola specifica in caso di concorso di norme di diritto. A tale proposito il gruppo di lavoro della CDDGP propone una regola che impone alle autorità giudiziarie di applicare nel contempo l’articolo 260ter CP ed eventuali altre disposizioni penali209.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale è chiara la volontà del legislatore di punire con l’articolo 260terCP chi partecipa o sostiene un’organizzazione criminale anche se la suddivisione dei compiti, estremamente frammentata, o le misure di dissimulazione dell’organizzazione stessa non permettono né di ricostruire la partecipazione concreta di tali persone ai crimini né, di conseguenza, provarne la colpevolezza. Viceversa, se la partecipazione o il sostegno all’organizzazione si esaurisce in un unico reato dimostrabile, l’autore può essere punito solamente per la partecipazione a detto reato210. Questa giurisprudenza è riconosciuta da gran parte della dottrina211. In tutti gli altri casi è possibile applicare l’articolo 260terCP insieme ad altre disposizioni penali (concorso reale) che coprono le seguenti fattispecie:

205 Art. 260ter cpv. 5 AP-CP

206 Rispetto al diritto vigente, il riferimento è ora all’art. 7 cpv. 4 e 5 CP (e non più all’art. 3) che disciplina il conteggio di un’eventuale pena scontata all’estero.

207 Art. 3 segg. CP; cfr. anche il disciplinamento in parte analogo dell’art. 259 cpv. 1bis CP

208 Si deve tener conto anche delle regole di cui all’art. 7 cpv. 1 e 3 CP.

209 L’art. 260ter cpv. 6 proposto dal gruppo di lavoro CDDGP ha il seguente tenore: «Begeht der Täter im Rahmen einer kriminellen Organisation weitere Straftaten, wird er dafür zusätzlich bestraft» (trad.: «Se l’autore commette ulteriori reati in seno a un’organizzazione criminale, sarà punito in aggiunta anche per essi»)

210 Sentenza 6S.229/2005 del Tribunale federale del 20 lug. 2005 consid. 1.2.3, e i riferimenti citati.

211 Engler, in: Niggli/Wiprächtiger (a c. di.), Basler Kommentar, Strafrecht II, art. 11–392 StGB, Basilea 2013, n. 20 all’art. 260ter CP e i riferimenti citati.