Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine
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4.2.2 Commento alla nuova disposizione penale
L’introduzione di una disposizione penale separata contro il reclutamento, l’addestramento e i viaggi finalizzati a un reato di terrorismo comporta un’estensione della punibilità in determinati settori parziali rispetto al diritto vigente, ma soprattutto fornisce una base legale chiara ai soggetti giuridici e alle autorità di perseguimento penale rafforzando nel contempo i principi della determinatezza e della prevedibilità delle pene. Ciascuno dovrà essere in grado di dedurre dalla legislazione quali sono i comportamenti in preparazione di attività terroristiche passibili di pena.
L’articolo 260sexiesAP-CP va inserito sotto il titolo «Dei crimini e dei reati contro la tranquillità pubblica» dove figurano già le disposizioni contro le organizzazioni criminali e il finanziamento del terrorismo217. Il nuovo reato si configura come un crimine punito con una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria che ne fa un reato preliminare al riciclaggio di denaro218.
Il capoverso 1 lettera a punisce il reclutamento per commettere un reato terroristico o parteciparvi. Il reclutamento219 indica un processo attivo che mira a mobilitare una o più persone identificabili affinché commettano una determinata azione. Per punire l’autore non è necessario che il reclutamento sia formale e strutturato e neppure che il reclutatore partecipi direttamente a un’organizzazione terroristica, sia implicato nella preparazione di un attentato concreto220 o che l’atto terroristico sia già stato definito al momento del reclutamento.
Il reclutamento può essere diretto, ossia attraverso contatti personali, oppure servirsi di altri canali come i media sociali e Internet ed è da ritenersi completato quando almeno il modo di procedere e le intenzioni dell’autore sono noti alla persona reclutata. Per contro non è necessario che quest’ultima agisca di conseguenza, ossia ad esempio partecipi a una formazione o si prepari per un atto terroristico221.
In termini soggettivi, il reclutamento deve avere come scopo un atto terroristico. L’articolo 260sexiesè un reato doloso, ossia l’autore deve esser consapevole e tenere conto delle eventuali conseguenze del suo atto.
Si deve distinguere tra il reato di reclutamento e la giustificazione o apologia di organizzazioni o azioni terroristiche. Sebbene sbagliate e criticabili, queste esternazioni non rientrano nel campo di applicazione della nuova disposizione penale e lo Stato le deve contrastare, come già accennato, con mezzi diversi da quelli previsti dal diritto penale222.
In base al modo di agire dell’autore e alla posizione che riveste, il reclutamento in favore di un’organizzazione terroristica rientra nel campo di applicazione dell’articolo 260terAP-CP o della legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate223.
217 Art. 260ter e art. 260quinquies CP
218 Art. 305bis CP
219 Cfr. per la nozione di reclutamento anche ai vigenti art. 182, 197 o 272 CP
220 Sebbene sia frequente una simile partecipazione o sostegno da parte dei reclutatori.
221 Sul tema in generale si rimanda a n. 106 segg. del rapporto esplicativo e ai commenti all’art. 6 della Convenzione.
222 Cfr. i commenti al cap. 4.6.4.
223 Cfr. i commenti all’art. 6 della Convenzione e al concorso di diritto penale.