Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine
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L’avamprogetto rinuncia anche a qualificare come reato il reclutamento passivo224: né la Convenzione né il Protocollo addizionale esigono una simile punibilità anticipata225. La semplice decisione del reclutato di partecipare a un’azione del gruppo non è un fatto tangibile e pertanto è difficile da dimostrare, del resto è difficile anche mostrare quanto l’autore sapeva della situazione in cui si stava mettendo al momento del reclutamento, il che mina la certezza del diritto necessaria e mette in dubbio la punibilità del reclutamento passivo. Infine anche il diritto vigente punisce il reclutato che si prepari a compiere un reato oppure a partecipare o sostenere un’organizzazione terroristica.
Il capoverso 1 lettera b riguarda l’addestramento terroristico e punisce chiunque, al fine d commettere un reato terroristico si fa istruire o istruisce qualcun altro226. Un atto preliminare di adesione a un’organizzazione è elevato a reato vero e proprio al fine di consolidare gli strumenti per contrastare il terrorismo e le relative operazioni preparatorie. Secondo la nuova disposizione, le istruzioni che una persona riceve o impartisce devono riguardare la fabbricazione o l’utilizzo di armi, materie esplosive, materiali radioattivi, gas velenosi o altri apparecchi o sostanze pericolose227.
Anche in questo caso, l’azione materiale deve essere commessa, in termini soggettivi, in vista di un reato terroristico, ossia l’autore deve avere l’intenzione di utilizzare le capacità acquisite per scopi terroristici. Nel commisurare la pena, il giudice deve tener conto della diversa pericolosità delle due varianti di reato (addestramento attivo e passivo).
La lettera c punisce chiunque intraprenda un viaggio all’estero per compiere un reato terroristico, parteciparvi o farsi addestrare a tale scopo. La disposizione attua il punto centrale del Protocollo addizionale del Consiglio d’Europa e la Risoluzione 2178 del Consiglio di sicurezza dell’ONU228 su cui il Protocollo si basa. A differenza sia della legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate, in vigore fino a fine 2018, sia dell’articolo 74 LAIn229, la presente norma si applica indipendentemente da un’organizzazione concreta. Anche in questo caso la punibilità, soggettivamente parlando, dipende dall’intenzione dell’autore di agire al fine di compiere un atto terroristico. A tale riguardo la consumazione del reato non richiede che l’interessato arrivi a destinazione, ma è sufficiente che intraprenda un viaggio a tale scopo.
In conformità con gli impegni internazionali in materia di lotta al terrorismo230, il capoverso 2 della nuova disposizione punisce anche chiunque finanzi un viaggio ai sensi del capoverso 1 lettera c, lo organizzi o recluti adepti per un simile viaggio. Secondo l’articolo 5 del Protocollo addizionale la disposizione penale non deve punire solamente chi mette a disposizione valori patrimoniali ma anche chi li raccoglie. L’articolo 260sexiescapoverso 2 AP-CP copre entrambe queste fattispecie sulla falsariga dell’articolo 260quinquiesCP. Qualificando la raccolta di valori patri-
224 Cfr. i commenti all’art. 6 della Commissioni, in particolare i passaggi pertinenti del diritto comparato.
225 Cfr. i commenti all’art. 2 del Protocollo addizionale e le spiegazioni sui relativi negoziati.
226 Sulla nozione si rimanda al diritto vigente, cfr. art. 144bis, 179sexies e 226 CP.
227 Sul campo di applicazione e sulle nozioni si rimanda ai commenti all’art. 7 della Convenzione e all’art. 3 del Protocollo aggiuntivo.
228 Cfr. in particolare i commenti agli art. 4, 5 e 6 del Protocollo addizionale.
229 Cfr. cap. 4.3
230 Cfr. cap. 1