Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine

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Nell’ambito degli obiettivi di prevenzione perseguiti dalla Convenzione, l’articolo 80dbisAP-AIMP evita ritardi nel perseguimento di gravi crimini pianificati, aiuta a salvare vite umane, a salvaguardare la salute fisica e mentale di potenziali vittime e a promuovere la cooperazione. La tutela della confidenzialità delle informazioni, statuita dalla disposizione e applicata in conformità con i requisiti di segretezza degli investigatori stranieri, garantisce l’efficacia delle indagini antiterrorismo, ad esempio nella lotta contro la radicalizzazione delle persone. Nello specifico, questa norma ha lo scopo di prevenire che un’informazione riguardante un’indagine penale sia divulgata precocemente vanificando gli effetti dell’indagine stessa. La disposizione tiene conto anche delle preoccupazioni e delle critiche di alcuni Stati (in particolare i Paesi di common law) e di uno degli otto ambiti di intervento prioritari segnalati dal GAFI alla Svizzera in seguito alla valutazione del 2016 con la raccomandazione che le autorità svizzere adottino misure per salvaguardare meglio la confidenzialità delle domande di assistenza giudiziaria.

La disposizione può essere applicata solo in un contesto limitato, prima che sia pronunciata la decisione finale in merito alla concessione e alla portata dell’assistenza giudiziaria, e contiene diverse protezioni per garantire che la persona interessata non subisca alcun danno a causa del suo utilizzo. L’articolo 80dbisAP-AIMP differisce dall’articolo 67a AIMP per quanto riguarda la trasmissione anticipata (permessa secondo l’art. 80dbisAP-AIMP e vietata secondo l’art. 67a AIMP) e lo scopo delle disposizioni. L’articolo 67a AIMP riguarda la trasmissione a un’autorità estera di informazioni ottenute nell’ambito di un’indagine in Svizzera per permetterle di presentare una domanda d’assistenza giudiziaria o di facilitarle un’istruzione penale (carattere passivo). La consegna dei mezzi di prova in applicazione dell’articolo 67a AIMP avviene con trasmissione spontanea, mentre le trasmissione ai sensi dell’articolo 80dbisAP-AIMP avviene prima che la persona interessata ne sia a conoscenza, segnatamente al fine di evitare un attentato (carattere attivo). Infine, per le misure di cui all’articolo 80dbisAP-AIMP vale il principio di proporzionalità.

4.4.2.2 Commento alla nuova disposizione

Articolo 80dbiscapoverso 1

Le condizioni di cui all’articolo 80dbiscapoverso 1 lettera a, secondo cui la trasmissione anticipata deve essere nell’interesse del procedimento, mirano essenzialmente a salvaguardare il segreto istruttorio, che spesso è finalizzato alla protezione di un interesse giuridico essenziale (ad esempio, un rischio di collusione, scoperto nell’ambito di un’intercettazione telefonica o di un altro tipo di sorveglianza) e può essere indicato in un procedimento penale per motivi di interesse pubblico o di sicurezza interna ed esterna della Svizzera, dell’altro Stato o di entrambi. Secondo l’articolo 80dbiscapoverso 1 lettera b le informazioni possono essere trasmesse anticipatamente per evitare un pericolo serio e immediato.

I reati per cui è applicabile l’articolo 80dbisAP-AIMP sono gravi, dal momento che ai sensi dell’articolo 80dbiscapoverso 1 AP-AIMP possono dar luogo all’estradizione, e sono in particolare passibili di una sanzione restrittiva della libertà di almeno un anno o di una sanzione più severa.245

245 Art. 35 cpv. 1 lett. a AIMP