Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine
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moniali come un reato, la Svizzera soddisfa inoltre gli impegni che le derivano dalla Risoluzione 2178 e dalle raccomandazioni del GAFI231.
4.3 Modifica dell’articolo 74 della legge federale sulle attività informative (LAIn): Divieto di organizzazioni
4.3.1 Situazione iniziale
Nel novembre del 2009 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport di elaborare una nuova legge federale sulle attività informative (LAIn). La legge regola l’insieme delle attività informative e conferisce al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) il mandato di valutare la situazione in modo globale.
La proposta del Consiglio federale è stata completata da una nuova disposizione nel quadro dei dibattiti parlamentari. Il nuovo articolo 74 LAIn, che disciplina il cosiddetto divieto di organizzazioni, conferisce al Collegio esecutivo la competenza di vietare un’organizzazione mediante decisione formale, senza ricorrere al diritto di necessità sancito dalla Costituzione, a condizione che, in base alla legge, essa costituisca una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna del nostro Paese. Un simile divieto si fonda su una decisione delle Nazioni Unite o dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. Il Consiglio federale consulta previamente le commissioni parlamentari competenti in materia di politica di sicurezza. Il divieto deve colpire un’organizzazione o un gruppo di matrice terroristica o caratterizzato da un estremismo violento, viene pronunciato per cinque anni al massimo e può essere prorogato.
La LAIn è stata ampiamente accolta nella votazione popolare del 25 settembre 2016 e probabilmente entrerà in vigore nell’autunno del 2017232.
Introducendo l’articolo 74 LAIn, il Parlamento ha creato una base legale, chiara e duratura, che permette di vietare organizzazioni o gruppi terroristici o caratterizzati da un estremismo violento. Finora questi divieti si fondavano su ordinanze del Consiglio federale o del Parlamento previste nella Costituzione233. Poiché dette ordinanze per legge non potevano essere più prorogate, alla fine del 2014 il Parlamento ha adottato la legge federale urgente, con effetto fino a fine 2018, che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate234.
Nel quadro dell’elaborazione del presente avamprogetto, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che occorre armonizzare le norme sul divieto di organizzazioni previste dall’articolo 74 LAIn, dalla legge che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate e dall’articolo 260terCP. Per motivi di coerenza, la legge che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate deve restare in vigore finché la modifica dell’articolo 74 LAIn non entra a sua volta in vigore. Il Consiglio federale chiederà al Parlamento di prorogare la legge in scadenza sottoponendogli un progetto sepa-
231 Il testo francese della Risoluzione 2178 parla di «fourniture» e «collecte», mentre le raccomandazioni del GAFI di «fourniture» e «réunion» di fondi.
232 Cfr. FF 2015 5925
233 Cfr. il compendio al messaggio del Consiglio federale del 12 nov. 2014 concernente la citata legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate, FF 2014 7710.
234 RS 122