Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine
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Sulla base dell’articolo 80dbisAP-AIMP è possibile accedere immediatamente alle informazioni richieste senza che l’interessato possa prima far valere i suoi diritti. La collaborazione va intensificata soprattutto ai fini della prevenzione, ma anche per reprimere crimini gravi. La trasmissione anticipata ai sensi dell’articolo 80dbisAP-AIMP è spesso indispensabile per prevenire gli atti di terrorismo. L’articolo 80dbis capoverso 1 lettera a AP-AIMP è analogo all’articolo 80b capoverso 2 lettera a AIMP; l’articolo 80dbiscapoverso 1 lettera b si prefigge segnatamente di prevenire uno o più atti di terrorismo.
Articolo 80dbiscapoverso 2
Per promuovere la massima efficacia della collaborazione, è importante che le informazioni possano essere trasmesse sia spontaneamente che su richiesta. I sistemi giuridici sono diversi tra gli Stati e spesso il sistema straniero è poco conosciuto (così come le peculiarità del sistema giuridico svizzero sono spesso poco note all’autorità estera competente). È quindi importante ai fini di una cooperazione efficace consentire anche la trasmissione spontanea di informazioni.
Articolo 80dbiscapoverso 3 e 4
L’articolo 80dbiscapoverso 4 AP-AIMP stabilisce le condizioni alle quali è permessa la trasmissione anticipata di informazioni e mezzi di prova. Le lettere a und b riguardano le garanzie fornite dallo Stato estero. Secondo la giurisprudenza del Tribunale penale federale le informazioni raccolte in Svizzera possono essere utilizzate dall’autorità estera unicamente a scopo informativo e non come prova fintanto che la decisione finale della Svizzera sulla procedura di assistenza giudiziaria non è passata in giudicato.246 L’uso a fini investigativi è invece consentito.
Si vuole così evitare un uso improprio delle informazioni trasmesse e dare all’interessato la possibilità di far valere i propri diritti nella procedura di assistenza giudiziaria prima che sia emanata la decisione finale. Per questo motivo la trasmissione anticipata va comunicata il prima possibile all’interessato secondo l’articolo 80dbiscapoverso 4 lettera b AP-AIMP. Per evitare ambiguità, l’articolo 80dbiscapoverso 4 lettera b AP-AIMP rimanda al principio di cui all’articolo 80m AIMP, per cui le decisioni di una procedura di ricorso sono notificate unicamente all’avente diritto abitante in Svizzera o all’avente diritto residente all’estero, se ha eletto domicilio in Svizzera. Come ulteriore precauzione, la disposizione prevede che l’autorità richiedente si impegni previamente a utilizzare le informazioni o i mezzi di prova trasmessi solamente per fini investigativi.
Ciò assicura in primo luogo che con questa disposizione non si aggiri l’assistenza giudiziaria e in secondo luogo che l’interessato, che non ha potuto opporsi alla trasmissione anticipata delle informazioni secondo l’articolo 80dbiscapoverso 3, possa far valere i propri diritti prima della decisione finale sulla concessione e la portata dell’assistenza. A tal proposito va fatto presente che l’autorità estera secondo l’articolo 80dbiscapoverso 4 lettera b AP-AIMP deve preventivamente impegnarsi a informare la competente autorità federale o cantonale non appena la trasmissione anticipata può essere comunicata all’interessato, poiché le relazioni tra gli Stati si basano sul principio della fiducia247. Il diritto di essere sentito dell’interessato viene
246 Sentenze TPF RR.2008.277 e RR.2015.10.
247 Si veda segnatamente DTF 142 II 218 consid. 3.1 oppure 130 II 217 consid. 7.1.