Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine

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giustificato anche per il fatto che il presente avamprogetto prevede di portare a 20 anni di carcere la pena massima per i reati qualificati nell’ambito della lotta alle organizzazioni criminali e terroristiche e di punire con una pena detentiva fino a dieci anni il sostegno o la partecipazione a un’organizzazione terroristica238. L’aumento della pena di cui all’articolo 74 AP-LAIn corrisponde per altro alle pene previste dall’articolo 260quinquiesCP e dal nuovo articolo 260sexiesAP-CP.

L’avamprogetto, che riprende senza modifiche i reati di cui all’articolo 74 LAIn, viste la varietà e la diversificazione degli stessi, rinuncia ad un aumento generale delle pene, ma introduce diversi livelli di pena che tengono meglio conto della gravità dei reati239: La partecipazione, il sostegno personale o materiale e il reclutamento sono ora puniti con una pena detentiva sino a cinque anni (il comportamento punibile costituisce pertanto un potenziale reato preliminare al riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bisCP, il che è particolarmente importante per la variante del reato di sostegno finanziario). Per le altre attività di sostegno o per le operazioni di propaganda di cui al capoverso 4bisè opportuno, e in linea con i principi del diritto penale basato sulla colpa, mantenere l’attuale pena massina di tre anni di reclusione prevista dalla vigente LAIn. Per limitare i numerosi comportamenti punibili in base alla presente disposizione è possibile fissare il criterio di una certa prossimità dell’atto in questione con le attività dell’organizzazione o del gruppo vietato240.

L’avamprogetto dà la possibilità al giudice, considerando anche altre disposizioni penali, di pronunciare una pena detentiva severa per i casi gravi e particolarmente aberranti di sostegno, partecipazione o supporto di altri genere a un’organizzazione o a un gruppo vietato; in questo modo si tiene conto della gravità del reato e soddisfa l’esigenza di sicurezza della popolazione e dello Stato.

Viceversa, in linea con la vigente norma penale contro le organizzazioni criminali, l’avamprogetto241 prevede che il giudice possa attenuare la pena se l’agente si sforza d’impedire la prosecuzione dell’attività del gruppo o dell’organizzazione.

Per contro si può invece abolire il capoverso 6 dell’articolo 74 LAIn secondo cui sono applicabili le disposizioni generali del CP. Questo rinvio giuridico può essere frainteso visto che si concentra sulla confisca di valori patrimoniali e inoltre è superfluo dal momento che in base al vigente articolo 333 CP la parte generale del Codice penale è applicabile ad altre leggi federali. L’avamprogetto impone alle autorità competenti di comunicare le sentenze e altre decisioni al SIC vista la nuova competenza federale relativa al perseguimento penale stabilita per legge242.

In generale va aggiunta nell’ingresso della LAIn la citazione dell’articolo 123 della Cost.243 secondo cui la legislazione nel caso del diritto penale e della procedura penale compete alla Confederazione.

238 Cfr. i commenti al cap. 4.1

239 Cpv. 4 e 4bis AP-LAIn

240 Cfr. in particolare la sentenza del Tribunale federale 6B_948/2016 del 22 feb. 2017.

241 Cpv. 4ter

242 Cpv. 7. Il MPC e fedpol ricevono già le decisioni.

243 RS 101