Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine

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ragione della complessità, della difficoltà e del carattere transnazionale di un caso o del fatto che più Stati (di regola due, a volte anche di più) devono agire di comune accordo. Anche in questo caso le condizioni di applicazione sono severe. Una squadra investigativa comune (SInC) viene costituita secondo l’articolo 80dtercapoverso 1 lettera a AP-AIMP sempre sulla base di una o più domande di assistenza giudiziaria in materia penale e secondo l’articolo 80dtercapoverso 2 sulla base di una o più istruzioni penali. Una caratteristica fondamentale della SInC è che, come da articolo 80dtercapoverso 1 lettera b AP-AIMP, è costituita per un periodo limitato con la possibilità di proroga.

L’articolo 80dterAP-AIMP si differenzia dall’articolo 65a AIMP per la presenza dei partecipanti al processo all’estero, segnatamente per il fatto che nell’attuazione dell’articolo 65a AIMP la persona perseguita penalmente e il suo rappresentante legale possono essere coinvolti, mentre ai sensi dell’articolo 80dterAP-AIMP non sono né presenti né rappresentati. Nei casi di cui all’articolo 80dtersono coinvolti nel procedimento soltanto successivamente. Lo scopo dei servizi interessati è quello di far avanzare congiuntamente le indagini.

Articolo 80dtercapoversi 3–8

L’articolo 80dterAP-AIMP definisce esattamente la cornice per la costituzione e il lavoro della SInC: essa è costituita tramite un accordo, nella maggior parte dei casi nello Stato in cui è svolta la parte principale delle indagini. Alcuni dei punti dell’accordo descritti nell’articolo 80dtercapoverso 5 AP-AIMP appaiono ovvi, con altri si intende evitare fraintendimenti, ad esempio con l’articolo 80dtercapoverso 5 lettera f AP-AIMP, secondo cui vanno nominati gli altri servizi che possono essere coinvolti nella SInC (p. es. l’Amministrazione federale delle contribuzioni o il procuratore di collegamento presso Eurojust) con funzione consultiva, ma che non hanno gli stessi diritti conferiti ai membri e ai membri distaccati della SInC e non sono autorizzati a utilizzare le informazioni della SInC. L’accordo deve contenere almeno i punti elencati all’articolo 80dtercapoverso 5 lettere a–j. Le autorità preposte all’assistenza giudiziaria della Confederazione o del Cantone possono integrare l’elenco e introdurre, ad esempio, dei requisiti per l’uso dei propri veicoli o per il porto di armi. All’articolo 80dtercapoverso 8 AP-AIMP viene puntualizzato il diritto applicabile. La clausola riguardante la responsabilità civile e penale dei responsabili, dei membri e dei membri distaccati della SInC si ispira agli articoli 21 e 22 del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, al Manuale del Consiglio dell’Unione europea del 4 novembre 2011 ad uso delle squadre investigative comuni, al documento del Consiglio dell’Unione europea del 14 febbraio 2017 «Squadre investigative comuni

- Guida pratica» e all’articolo 4 capoverso 3 del Protocollo addizionale del 28 gennaio 2002 all’Accordo dell’11 maggio 1998250 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativo alla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale.

250 RS 0.360.349.11