Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine
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rato235, poiché non vi è la certezza che il presente avamprogetto possa entrare in vigore già il 1° gennaio 2019 o anche prima.
4.3.2 Commento all’articolo
L’articolo 74 LAIn punisce gli stessi comportamenti rispetto alle organizzazioni e ai gruppi vietati puniti dall’articolo 2 della legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate ossia il sostegno, e riguarda anche la partecipazione, la propaganda, il reclutamento o qualsiasi altro tipo di appoggio.
Rispetto alla legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate, il nuovo articolo delle LAIn non rimanda alla competenza federale di perseguire e giudicare simili reati, ma contempla in linea di principio236 una competenza cantonale nel caso di un divieto di organizzazioni che si fonda su detto articolo. Inoltre il reato è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria, nella misura in cui non siano applicabili disposizioni penali più severe; viceversa la legge che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» prevede una pena massima più severa, ossia cinque anni di detenzione.
È dunque opportuno e giustificato adeguare questi due aspetti dell’articolo 74 LAIn riprendendo l’antecedente normativo della legge che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate. L’avamprogetto propone dunque di portare la pena prevista dall’articolo 74 LAIn a cinque anni e di lasciare che siano unicamente le autorità della Confederazione a condurre il procedimento e a giudicare i reati. Le autorità federali specializzate hanno acquisito sufficienti esperienze nell’ambito del perseguimento penale di forme complesse di criminalità, di organizzazioni terroristiche e delle relative attività di sostegno, pertanto sono in grado di coordinare con successo e in modo efficace i procedimenti penali corrispondenti. La giurisprudenza degli anni precedenti arriva alla stessa conclusione. Sotto il profilo materiale e delle risorse, non sembra sensato e logico affidare il perseguimento penale e il giudizio di reati collegati con organizzazioni o gruppi terroristici o di estremismo violento a una pletora di autorità, come potrebbe accadere assegnando la competenza in materia penale e giudiziaria ai Cantoni. Sarebbe invece opportuno in questi casi mantenere la situazione attuale ossia affidare il perseguimento penale alla PGF e al MPC e il giudizio al Tribunale federale237, in quanto queste autorità possono concentrare le loro forze. Questo approccio si è rivelato efficace nell’applicazione dell’attuale legge che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate.
Chi viola l’articolo 74 LAIn è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria, nella misura in cui non siano applicabili disposizioni più severe. Al momento di introdurre la disposizione, il Parlamento ha fissato una pena più bassa rispetto a quella prevista dalla legge che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate dove la pena massima è fissata a cinque anni di reclusione. L’aumento della pena di cui all’articolo 74 AP-LAIn è
235 Cfr. cap. 4.6.6
236 Nei casi in cui non vi è nessun’altra fattispecie di competenza delle autorità federali, p. es. un reato che rientra nel campo di applicazione dell’art. 260ter CP (Organizzazioni criminali).
237 Art. 74 cpv. 7 AP-LAIn con anche la modifica dell’obbligo di comunicazione di cui al cpv. 7 della presente disposizione.