Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine

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così soltanto limitato, poiché gli viene nuovamente concesso non appena l’autorità straniera informa quella svizzera come previsto dall’articolo 80dbiscapoverso 4 lettera b. In ogni caso, l’interessato può ricorrere contro la trasmissione anticipata al più tardi presentando appello contro la decisione finale.

Secondo l’articolo 80dbiscapoverso 4 lettera c AP-AIMP l’autorità richiedente deve eliminare dagli atti del procedimento all’estero le informazioni o i mezzi di prova ottenuti mediante trasmissione anticipata se l’assistenza giudiziaria è negata.

Articolo 80dbiscapoverso 5

L’articolo 80dbiscapoverso 5 AP-AIMP consente all’Ufficio federale di giustizia (UFG) di assumere la funzione di autorità di vigilanza. La trasmissione di informazioni e mezzi di prova prima che sia emanata la decisione finale è di competenza del pubblico ministero. L’UFG o l’avente diritto possono soltanto presentare ricorso contro la decisione finale affinché le informazioni o i mezzi di prova ottenuti mediante trasmissione anticipata siano eliminati dagli atti del procedimento all’estero (cfr. commento all’art 80dbiscpv. 4 AP-AIMP). La disposizione riflette inoltre l’imperativo di celerità a cui sono soggette le autorità svizzere competenti ed è – come gli articoli 20a, 78 e 79 AIMP, che pure escludono la possibilità di ricorso – il risultato di una ponderazioneottimale degli interessi in gioco. Dal momento che la decisione finale può essere impugnata, non risulta alcun danno per l’interessato.

4.4.3 Articolo 80dter AP-AIMP: Squadre investigative comuni

4.4.3.1 Situazione iniziale

Il nuovo articolo 80dterAP-AIMP si propone un’azione comune rapida e una collaborazione corrispondentemente più efficace. Nel campo della prevenzione e della lotta al terrorismo, è importante chiarire la dimensione transfrontaliera dei reati – spesso legati alla criminalità organizzata – collaborando con gli Stati collegati al reato in questione o con i quali è utile coordinarsi per altri motivi. Il pubblico ministero svizzero competente può così trasmettere in anticipo determinate informazioni in casi motivati, ad esempio per prevenire attacchi terroristici pianificati o contrastare il rischio di collusione o la tratta di essere umani. Il tipo di cooperazione a cui si ispira l’articolo 80dterAP-AIMP è quello rappresentato dall’articolo 20 del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale248 e dall’accordo concluso con gli Stati Uniti in seguito agli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001249.

4.4.3.2 Commento alla nuova disposizione

Articolo 80dtercapoversi 1–4

Analogamente all’articolo 80dbisAP-AIMP, il nuovo articolo 80dterAP-AIMP offre uno strumento di assistenza giudiziaria «dinamica», che può rendersi necessario in

248Si rimanda al Protocollo addizionale nei commenti ad art. 22 della Convenzione.

249Accordo del 12 lug. 2006 tra il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Dipartimento

di giustizia degli Stati Uniti d’America, agenti per conto delle autorità preposte al perseguimento penale della Confederazione Svizzera e degli Stati Uniti d’America sulla costituzione di gruppi inquirenti comuni per la lotta contro il terrorismo e il suo finanziamen-

to; RS 0.360.336.1.