Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine

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sua banca dati, approfondisce la sua analisi nel caso vi sia una segnalazione, richiede informazioni agli intermediari finanziari e, se del caso, allerta l’autorità di perseguimento penale competente. Il problema si pone nel momento in cui vi è una richiesta o una trasmissione spontanea di informazioni dall’estero senza che MROS abbia ricevuto al riguardo una comunicazione di sospetto a livello nazionale. In questo caso MROS dispone di informazioni importanti che possono essere sensibili o addirittura pericolose per la piazza finanziaria svizzera e la sua reputazione, ma non può trasmetterle a un’autorità di perseguimento penale senza previo consenso del servizio partner straniero252. In mancanza di tale autorizzazione le informazioni sono bloccate presso MROS che non può trasmetterle all’autorità di perseguimento penale pena la violazione degli standard GAFI sull’assistenza giudiziari tra UIF253 e degli obblighi interni del «Gruppo Egmont». Non è sempre detto che il partner straniero autorizzi la trasmissione delle informazioni scambiate tra le UIF al pubblico ministero. Inoltre, quest’ultimo avrebbe difficoltà ad avviare un procedimento basandosi soltanto su un numero di conto e un’informazione non confermata da MROS. La trasmissione sistematica dell’informazione a un pubblico ministero potrebbe inoltre creare una situazione controversa: MROS fungerebbe da filtro per tutte le comunicazioni o informazioni degli intermediari finanziari svizzeri, mentre le informazioni provenienti dall’estero sarebbero trasmesse alle autorità di perseguimento penale senza alcuna verifica. Va tuttavia ricordato che, nella maggior parte dei casi, le informazioni ricevute da MROS provengono da intermediari finanziari stranieri che hanno trasmesso le comunicazioni di sospetto ai servizi partner di MROS e che quindi non vi è disparità di trattamento.

4.5.1.1 Valutazione delle competenze di MROS da parte del GAFI

Nel 2016, la Svizzera è stata valutata dai suoi pari GAFI. Dal punto di vista della conformità tecnica, gli esaminatori ritengono la raccomandazione 29 del GAFI relativa alle UIF pienamente soddisfatta; tuttavia, la relazione mette in evidenza la mancanza di autorizzazione di MROS a elaborare completamente le richieste estere dal momento che non può contattare gli intermediari finanziari in mancanza di una comunicazione di sospetto nazionale. Il GAFI non ritiene sufficiente che MROS possa, sulla base delle informazioni dei partner esteri, rivolgersi alle autorità di vigilanza o di perseguimento penale in Svizzera in modo che esse possano adottare le misure adeguate, poiché questo approccio non garantisce che MROS abbia accesso alle informazioni richieste da un Ufficio di comunicazione estero. Gli esaminatori hanno rilevato una disparità di trattamento tra le informazioni ricevute attraverso una comunicazione di sospetto a livello nazionale e quelle ottenute dalle UIF straniere nell’ambito dell’assistenza. Per quanto riguarda l’importante raccomandazione 40 del GAFI, che si occupa di cooperazione internazionale tra le varie autorità a livello

252 Cfr. Messaggio del 27 giu. 2012 concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro, FF 2012 6199 .

253 Cfr. n. 3 della nota interpretativa alla raccomandazione 40 del GAFI, secondo cui le informazioni possono essere utilizzate soltanto per gli scopi per cui sono state richieste e messe a disposizione. La trasmissione di informazioni ad altre autorità o a terzi e l'uso delle informazioni per finalità amministrative, giudiziarie, investigative o di perseguimento penale che vanno oltre gli scopi originariamente previsti vanno approvati in precedenza dall'autorità competente interpellata.