Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine

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non giudiziario, la Svizzera è valutata come parzialmente conforme (e quindi insufficiente), in gran parte a causa dei limiti alla cooperazione posti a MROS.

Oltre alla mancanza di conformità tecnica con la raccomandazione 40 del GAFI è stato rilevato che anche l’efficacia della cooperazione internazionale garantita da MROS è limitata dal fatto che l’Ufficio non è autorizzato a rivolgersi agli intermediari finanziari senza una precedente comunicazione di sospetto. Dato il ruolo di tale cooperazione nel contesto della Svizzera, soprattutto in considerazione dell’importanza della sua piazza finanziaria, gli esaminatori ritengono che queste lacune siano gravi e che il nostro Paese abbia raggiunto in termini di cooperazione internazionale solo un’efficacia mediocre. Anche in questo caso il giudizio è insufficiente.

Gli esaminatori hanno espressamente raccomandato alla Svizzera di rimuovere le restrizioni che influiscono sullo scambio di informazioni da parte dei MROS. L’eliminazione di questa lacuna riguardante la raccomandazione 40 sulla cooperazione internazionale dei MROS rientra tra gli otto ambiti di intervento prioritari per la Svizzera, a dimostrazione dell’importanza attribuita a questa collaborazione. Pertanto, è necessario agire rapidamente per rimuovere le restrizioni legali che impediscono a MROS di cooperare efficacemente con le controparti estere, in particolare nella lotta contro il finanziamento del terrorismo, ma anche per quanto riguarda la lotta contro le altre forme di criminalità finanziaria, come ad esempio il riciclaggio di denaro.

4.5.1.2 Principi del Gruppo Egmont

Il Consiglio federale si è già espresso in merito all’interazione del GAFI e del Gruppo Egmont254. Il Gruppo Egmont ha il compito di semplificare lo scambio di informazioni tra gli UIF dei diversi Stati membri. MROS è membro del Gruppo Egmont dal 1998. L’Ufficio di comunicazione usa attivamente il canale sicuro messo a disposizione del Gruppo Egmont per lo scambio di informazioni. Nel solo 2016 sono state scambiate informazioni su oltre 7000 persone (fisiche e giuridiche) con gli uffici di comunicazione esteri. Questo scambio è estremamente importante per MROS, dato che la maggior parte delle sue comunicazioni di sospetto hanno un legame con l’estero riconducibile all’importanza e al carattere internazionale della piazza finanziaria svizzera.

Lo scambio di informazioni nel Gruppo Egmont si fonda sui principi del GAFI e li concretizza. In riferimento ai criteri della raccomandazione 40, i principi del Gruppo Egmont stabiliscono che «le UIF devono essere in grado sia di procurarsi informazioni per conto di omologhi stranieri sia di scambiare con questi ultimi tutte le informazioni che potrebbero ottenere se le richieste fossero fatte a livello nazionale». Questo principio stabilisce che MROS deve trattare tutte le informazioni straniere al pari delle comunicazioni di sospetto che riceve da intermediari finanziari a livello nazionale. Secondo l’articolo 11a capoverso 2 LRD, MROS può contattare un intermediario finanziario basandosi sulla comunicazione di sospetto di un intermediario finanziario svizzero, ma non su informazioni ricevute dall’estero. Le due fonti di informazione (nazionale e internazionale) non sono pertanto trattate allo stesso modo, come richiederebbero invece i principi del Gruppo Egmont. Come dimostra

254 Cfr. Messaggio del 27 giu. 2012 concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro, FF 2012 6207.