Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine
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reclutamento (attivo), i viaggi a fini terroristici e le relative azioni di sostegno. Nonostante la struttura e la formulazione specifica, questa fattispecie non prevale sempre sulle disposizioni generali in materia di partecipazione o sostegno a un’organizzazione criminale, in particolare dal momento che la revisione proposta per la disposizione contro le organizzazioni terroristiche prevede una comminatoria di pena più severa. Va invece tenuto presente che l’applicazione del nuovo articolo 260sexiesAP-CP non richiede il legame con un’organizzazione, ma punisce anche gli autori che agiscono da soli. Se il reclutamento, l’addestramento e i viaggi rappresentano soltanto un aspetto parziale del sostegno o della partecipazione all’organizzazione e il carattere illecito dell’atto non è coperto dall’applicazione di un’unica disposizione, sono applicabili in concorso reale entrambe le disposizioni penali (art. 260sexiese art. 260terAP-CP risp. art. 74 AP-LAIn).
4.6.2 Articolo 260quinquies CP: Finanziamento del terrorismo
La Convenzione e il Protocollo addizionale non influiscono direttamente sull’articolo 260quinquiesCP che punisce il finanziamento del terrorismo. Il presente progetto offre però la possibilità di esaminarlo brevemente. Innanzitutto, va menzionato che la verifica dell’articolo 260quinquiesCP da parte del GAFI non ha evidenziato lacune. Anche se finora non è stata emessa alcuna sentenza basata su questa disposizione, essa svolge un ruolo fondamentale ai fini dell’assistenza giudiziaria in materia penale – dato che è richiesta la doppia punibilità per l’adozione di provvedimenti coercitivi263– e tale fattispecie figura tra i reati elencati all’articolo 9 della legge sul riciclaggio di denaro che impone l’obbligo di comunicazione agli intermediari finanziari. Infine, non è necessario rivedere l’articolo 260quinquiesCP sulla base delle critiche di cui è oggetto. Secondo la dottrina dominante, i capoversi 1 e 2 dell’articolo 260quinquiesCP escludono soltanto il dolo eventuale e non il dolo diretto di secondo grado. Alcuni autori chiedono se questa esclusione sia giustificata, soprattutto in considerazione di altri reati che puniscono la creazione di una situazione di rischio264, ma le argomentazioni presentate al riguardo dal Consiglio federale nel 2002 continuano ad essere valide: con la fattispecie del finanziamento del terrorismo l’ambito di validità del Codice penale è esteso a un comportamento precedente il reato principale ed è quindi necessario imporre requisiti più severi all’aspetto soggettivo del reato265. I capoversi 3 e 4 non sono invece controversi dal punto di vista del contenuto. Alcuni autori sono tuttalpiù dell’opinione che siano superflui, poiché già contemplati dalle disposizioni generali sulle giustificazioni266. Il Tribunale federale ha oltretutto negato il carattere politico di un reato nel caso di gravi atti di violenza e precisato che il capoverso 3 è applicabile soltanto in casi eccezionali267 e che non collide con gli obblighi internazionali della Svizzera, segnatamente a causa
263 Art. 64 AIMP
264 Nel merito si vede in particolare Fiolka, in: Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basel 2013, N 21 ad art. 260quinquies CP con ulteriori rimandi; Jositsch, Terrorismus oder Freiheitskampf?, ZStrR 2005, pag. 462.
265 Messaggio del Consiglio federale del 26 giu. 2002 concernente le Convenzioni internazionali per la repressione del finanziamento del terrorismo e per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo nonché la modifica del Codice penale e l’adeguamento di altre leggi federali (FF 2002 4815, 4866).
266 Cfr. Perrin/Gafner, Le droit de la lutte anti-terroriste, in: Rapports suisses présentés au XIXe Congrès international de droit comparé, Zurigo 2014, pag. 359.
267 DTF 131 II 235 consid. 3.3