Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo

tuttavia concordato durante i lavori di menzionare esplicitamente singoli settori della Convenzione per le quali possono essere presentate dichiarazioni o riserve27.

Articolo 2 Scopo

Scopo della Convenzione è rafforzare sul piano nazionale e internazionale l’impegno delle Parti nella prevenzione del terrorismo e nella riduzione delle sue fatali conseguenze.

Articolo 3 Politiche nazionali di prevenzione

Le misure che devono essere adottate dalle Parti devono essere mirate a prevenire i reati di terrorismo e i loro effetti, salvaguardando i diritti dell’uomo. Le Parti adottano le misure necessarie a rafforzare lo scambio di informazioni, le misure di protezione e coordinamento e la formazione di specialisti. L’articolo 3 paragrafo 2 prevede che le Parti adottino le misure necessarie per migliorare e sviluppare la cooperazione tra le autorità nazionali al fine di prevenire i reati di terrorismo e i loro effetti.

Questa disposizione va esaminata in combinazione con l’articolo 4 della Convenzione e mira a favorire lo scambio di informazioni per prevenire i reati di terrorismo. Grazie alle informazioni ottenute sul piano internazionale e nazionale i reati di terrorismo possono essere contrastati in modo più efficace su entrambi i livelli. Contemporaneamente va incoraggiato il dialogo sociale28, coinvolgendo all’occorrenza la società civile in questi sforzi29. In Svizzera, la Confederazione e i Cantoni, anche mediante le polizie cantonali, cooperano per favorire lo scambio di informazioni utili a sensibilizzare il pubblico alla minaccia rappresentata dal terrorismo. I Cantoni trasmettono alla Confederazione le informazioni raccolte localmente. Per gestire situazioni delicate, ogni Cantone si affida a una strategia adeguata alle peculiarità locali.

Articolo 4 Cooperazione internazionale in materia di prevenzione

Se necessario e opportuno, le Parti si prestano assistenza nella prevenzione del terrorismo. La cooperazione internazionale in quest’ambito è fondamentale per contrastare il terrorismo nel più efficace dei modi. Il sostegno reciproco tra le Parti è già oggetto di diversi accordi, segnatamente del Consiglio d’Europa o dell’ONU. La Svizzera, ad esempio, dispone già di un procuratore di collegamento presso l’Eurojust e di agenti di contatto o attaché di polizia all’estero; inoltre, il contatto diretto tra le autorità giudiziarie istituito degli strumenti del Consiglio d’Europa favorisce la cooperazione ai sensi della presente disposizione.

La lotta contro il terrorismo e la criminalità (organizzata) che ne è alla base richiede un’azione molto rapida delle autorità competenti. L’obbligo di celerità istituito dall’articolo 17a della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assistenza internaziona-

27 N. 28 RE. È il caso dell’applicazione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (RS 0.353.22) e degli art. 5, 9 e 14 par. 1 lett. c della presente Convenzione.

28 Par. 3

29 Par. 4. Nel corso delle trattative è stato possibile opporsi alla pretesa di alcuni Stati secondo i quali sussiste un obbligo generalizzato dei cittadini di collaborare alla lotta contro il terrorismo.