Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/53: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata · 69 pagine
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le in materia penale30 e i principi sviluppati dalla giurisprudenza – come il principio della prevalenza della norma più favorevole, secondo cui viene applicata la regola che meglio favorisce l’aiuto reciproco31– migliorano la cooperazione internazionale favorendone l’obiettivo di impedire le attività terroristiche.
Per migliorare la prevenzione degli attentati e velocizzare le indagini antiterrorismo in Europa si propongono due modifiche legislative, che sono illustrate nel dettaglio nel commento ai nuovi articoli 80dbise 80dterAIMP. Si tratta essenzialmente di istituire una «assistenza giudiziaria dinamica» che consenta di intervenire rapidamente, migliorando la prevenzione e il perseguimento soprattutto del terrorismo e delle forme di criminalità ad esso connesse. A tal fine si intende introdurre una nuova disposizione relativa alla trasmissione anticipata di informazioni e mezzi di prova e un nuovo articolo che istituisce squadre investigative comuni con cui accrescere l’efficacia e la rapidità della collaborazione giudiziaria in materia penale con le autorità straniere.
Articolo 5 Pubblica provocazione per commettere un reato di terrorismo
La prima norma penale della Convenzione vincola le Parti a qualificare come reato la diffusione pubblica di un messaggio con l’intento di istigare un reato di terrorismo. Tale condotta deve comportare il pericolo che possano essere commessi atti terroristici. L’istigazione può essere diretta o indiretta; il pericolo deve sembrare credibile e considerevole32.
La pubblica istigazione diretta33 a commettere reati di terrorismo è punita dall’attuale articolo 259 CP34, secondo cui è punibile chiunque pubblicamente istiga a commettere un crimine o un delitto implicante atti di violenza. È punita l’intenzione di voler influenzare altri, indipendentemente dal fatto che le affermazioni dell’istigatore siano state recepite correttamente (o del tutto ignorate)35. Analogamente, dal punto di vista della punibilità è irrilevante se l’atto terroristico vero e proprio sia stato commesso o almeno tentato36.
L’istigazione indiretta, ovvero quando l’azione che rappresenta il reato è illustrata come necessaria e giustificata37, è altresì punita dall’articolo 259 CP. Il carattere istigativo deve essere evidente, sebbene il reato a cui si punta non deve essere descritto nel dettaglio38.
30 Assistenza in materia penale, AIMP; RS 351.1
31 Si veda in particolare la giurisprudenza del Tribunale federale, per es. in DTF 140 IV 123 (126) consid. 2; 137 IV 33 (41) consid. 2.2.2; 135 IV 212 (215) consid. 2.3 e 122 II 140 (142) consid. 2, che illustra il principio della prevalenza della norma più favorevole («Günstigkeitsprinzip») secondo cui si applica la norma più favorevole al mutuo soccorso, che sia regola nazionale o internazionale.
32 N. 100 RE
33 L’istigazione è considerata diretta se il messaggio menziona esplicitamente l’atto terroristico o i suoi obiettivi o se questi sono concretamente derivabili dal contenuto del messaggio.
34 Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza.
35 Cfr. G. Fiolka, in: Basler Kommentar (2013), n. 10 ad art. 259.
36 Cfr. Trechsel/Vest, in Trechsel/Pieth (a c. di), CP PK, 2a ed., Zurigo/San Gallo 2013, n. 5 ad art. 259.
37 Secondo il rapporto esplicativo del Consiglio d’Europa (RE, n. 99 segg.) ai fini della punibilità devono essere dati e dimostrati l’intenzione di istigare alla commissione del reato e il pericolo sostanziale.
38 G. Fiolka, Basler Kommentar (2013), n. 12 ad art. 259.