Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/63: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (autorizzazione dei fornitori di prestazioni) · 50 pagine

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Secondo SG il periodo di attesa di due anni non apporta vantaggio alcuno rispetto alla situazione attuale. Rileva in particolare che un medico non sarebbe obbligato a praticare la medicina in questo periodo e che ciò sarebbe controproducente per le sue competenze mediche. Invita quindi a mantenere il criterio attuale.

SO critica il fatto che il testo proposto non precisa quali fornitori di prestazioni dovranno osservare il tempo di attesa di due anni.

ZG dubita che un periodo di attesa di due anni possa migliorare la qualità delle prestazioni visto che anche una persona che ha terminato il perfezionamento da due anni ma non ha mai esercitato in quell’ambito in quel periodo soddisfa l’esigenza. Chiede di mantenere il criterio attuale dei tre anni per tutti i medici. Considera superfluo introdurre un periodo di attesa per gli altri fornitori di prestazioni ma vedrebbe di buon occhio un’esperienza professionale nei casi in cui ciò sia opportuno.

Partiti politici rappresentati all’Assemblea federale

Invece della disposizione sul tempo di attesa, PPD invita a mantenere la normativa attuale che prevede un’attività di almeno tre anni svolta presso un istituto di perfezionamento svizzero riconosciuto quale presupposto a garanzia della qualità e per l’ottenimento dell’autorizzazione.

Glp è contrario al capoverso 3 poiché la formulazione potestativa è arbitraria e non funzionale allo scopo di regolamentare l’afflusso di fornitori di prestazioni sul mercato dell’assicurazione malattie e migliorare la loro qualifica e le loro conoscenze. Secondo glp un richiedente può occupare il tempo di attesa svolgendo un’altra attività senza quindi migliorare le proprie competenze. Se, invece, il candidato lavorasse presso un ospedale o un altro ambito ambulatoriale, non si centrerebbe l’obiettivo regolatorio. Se l’obiettivo del Consiglio federale fosse di garantire che i candidati dispongano delle necessarie conoscenze del sistema sanitario svizzero, la formulazione imprecisa di tempo di attesa non lo permetterebbe.

Invece di un tempo d’attesa di due anni, PSS privilegia la proposta di FMH secondo cui i medici dovrebbero aver esercitato un’attività medica per almeno tre anni a un tasso d’occupazione minimo dell’80 per cento presso un centro di perfezionamento riconosciuto nella disciplina richiesta.

Fornitori di prestazioni

FMH e VSAO riconoscono nell’introduzione di un tempo di attesa di due anni dopo la formazione di base e il perfezionamento un controsenso rispetto alla strategia Sanità2020 che prevede un finanziamento di 100 milioni di franchi sull’arco di quattro anni per far fronte alla penuria di medici e ridurre la progressiva dipendenza dall’estero. Il tempo di attesa non solo non è logico ma non può nemmeno essere imposto. Pertanto, il capoverso 3 va stralciato. FMH e VLSS sottolineano che un tempo di attesa sarebbe discriminatorio nei confronti dei medici svizzeri e limiterebbe l’accesso al mercato per i giovani medici. FMH argomenta inoltre che questa normativa promuoverebbe unilateralmente il perfezionamento degli specialisti visto che il tempo di attesa di due anni dopo la formazione di base o il perfezionamento spingerebbe a un’ulteriore specializzazione. Anche mfe boccia il periodo di attesa.

FMH evidenzia l’efficacia della normativa vigente secondo cui i medici che hanno lavorato per almeno tre anni presso un istituto svizzero di perfezionamento riconosciuto non devono fornire la prova di un bisogno. FMH e mfe sostengono che la soluzione giusta per imparare a conoscere il sistema sanitario e garantire la qualità delle prestazioni fornite sia quella di provare di aver esercitato per tre anni nel settore richiesto. Rinuncerebbero tuttavia a introdurre un esame. Dato che si tratta di garantire la qualità elevata delle prestazioni mediche e la conoscenza del sistema sanitario svizzero, questa limitazione trova giustificazioni oggettive e, pertanto, mfe ritiene che non vi siano violazioni agli obblighi della Svizzera relativi alla libera circolazione delle persone nell’UE/AELS. Anche SGH auspica che prima dell’autorizzazione i medici abbiano esercitato la disciplina richiesta conformemente ai programmi di perfezionamento dell’Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM).

VLSS chiede di adeguare il capoverso 3 in modo tale che sancisca l’obbligo di aver esercitato per diversi anni presso un centro svizzero di perfezionamento e di padroneggiare una lingua