Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/63: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (autorizzazione dei fornitori di prestazioni) · 50 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 22Fedlex · Rapporto sui risultati
Per pharmaSuisse il Consiglio federale dovrebbe esigere che i fornitori di prestazioni del settore ambulatoriale documentino le conoscenze del sistema sanitario svizzero necessarie a garantire la qualità delle prestazioni. A tal fine dovrebbero presentare la prova di aver svolto una pratica di due anni in Svizzera nella disciplina oggetto della domanda dopo la formazione di base e del perfezionamento come pure superare un esame.
Secondo svbg, SBK, SHV e SVDE, nell’interesse della buona qualità delle prestazioni, sarebbe opportuno sottoporre i titolari di un diploma estero che hanno maturato un’esperienza pratica di due anni in Svizzera a un esame sulle conoscenze del sistema sanitario svizzero. Questa disposizione non avrebbe tuttavia senso per i titolari di un’autorizzazione a tenore della OAMal poiché dispongono già delle conoscenze richieste.
Diversamente da SVPL, ChiroSuisse e OPS condividono l’esigenza di disporre delle conoscenze necessarie del sistema sanitario svizzero.
Fornitori di prestazioni - società mediche (cantonali o regionali)
KKA, BEKAG, MedGes BS, VHBB e AeG BL auspicano lo stralcio del capoverso 3bis. KKA e AeG BL invitano a mantenere la soluzione attuale, ossia tre anni di pratica nella disciplina richiesta.
AMGe e SMSR ritengono illusorio compensare la mancanza di esperienza pratica con un esame teorico: la misura è insufficiente e come tale va respinta.
Assicuratori
Curafutura pensa che l’esame delle conoscenze del sistema sanitario svizzero sia inutile e non permetterà di impostare l’autorizzazione secondo criteri di qualità.
Santésuisse crede che questo articolo serva solo a intimorire i medici stranieri e a posticipare la loro autorizzazione, non a impedirla.
Pazienti e utenti
In riferimento alle disposizioni previste, Inclusion Handicap rinvia a Markus Schefer/Caroline Hess-Klein, Behindertengleichstellungsrecht, Berna 2014, pag. 390 segg. e invita a tenere conto delle esigenze delle persone con disabilità.
Altri
GUMEK approva con riserva la normativa proposta dal Consiglio federale argomentando che la condizione secondo cui l’attività professionale svolta in Svizzera può essere considerata ai fini del computo della pratica di due anni solo dopo il perfezionamento costituisce un inutile ostacolo. Fa inoltre valere che i fornitori di prestazioni che hanno assolto la loro formazione di base all’estero e il perfezionamento (o una parte di esso) in Svizzera acquisiscono in quei 5-6 anni le conoscenze necessarie del sistema sanitario come i colleghi che hanno seguito gli studi di base in Svizzera.
4.2.5 Pareri sull’articolo 36 capoverso 4
Cantoni
AG ritiene che le competenze affidate al Consiglio federale vadano troppo oltre e chiede di stralciare o almeno ridurre il capoverso. Invita inoltre a precisare le disposizioni sui dati da fornire affinché non si raccolgano dati superflui.
GL si augura che il Consiglio federale provveda affinché le misure sulla qualità e l’economicità non incrementino l’onere amministrativo già elevato a carico dei fornitori di prestazioni e che i dati siano effettivamente messi a disposizione.
Per CLASS e per i Cantoni di GE, JU e VD, attualmente non è possibile capire quali compiti dovrà svolgere l’organismo interessato e sembra difficile imporre un esame della qualità e dell’economicità delle prestazioni a monte di un’autorizzazione all’esercizio della professione.