Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/63: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (autorizzazione dei fornitori di prestazioni) · 50 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 26Fedlex · Rapporto sui risultati

NE respinge la disposizione adducendo che dovrebbe spettare ai Cantoni decidere in merito alle domande di autorizzazione dei medici, non agli assicuratori malattia. Quanto meno, se si opta per l’istituzione di un organismo, i Cantoni dovrebbero farvi parte. Bisogna inoltre evitare espressamente che le competenze eventualmente affidategli ammettano l’allentamento se pur minimo dell’obbligo di contrarre.

OW auspica che la competenza decisionale sia chiaramente attribuita ai Cantoni e che il controllo amministrativo degli assicuratori (ancora da precisare) abbia unicamente valore di raccomandazione.

TG caldeggia la soppressione dei capoversi da 5 a 7.

TI propone un’organizzazione paritetica nella quale non sono rappresentati solo gli assicuratori. Invita ad adeguare il titolo 5 della LAMal affinché sia possibile ricorrere al Tribunale amministrativo federale.

UR appoggia l’introduzione di una procedura formale di autorizzazione gestita da un’organizzazione designata dagli assicuratori. Teme tuttavia che questo cambiamento di paradigma permetterà agli assicuratori di gestire strategicamente le cure mediche di base, che a tenore della Costituzione spetta invece ai Cantoni.

VD giudica inopportuno assegnare un ruolo preponderante agli assicuratori poiché rischierebbero di negare l’autorizzazione per motivi estranei alla LAMal, nello specifico per motivi puramente amministrativi. Sempre che venga istituita come previsto dall’avamprogetto, l’organizzazione incaricata di decidere in merito alle domande di autorizzazione dovrebbe dunque essere subordinata alla responsabilità cantonale e limitarsi puramente a controllare che le esigenze poste dalla LAMal siano rispettate. Il legislatore deve precisare la composizione di questa organizzazione, nella quale i Cantoni devono essere rappresentati con lo stesso peso degli altri membri. VD ricorda che il dispositivo multilaterale adottato da numerosi Cantoni ha dato buone prove e riscuote i favori delle parti interessate.

ZG osserva che il progetto prevede una procedura di autorizzazione in tre fasi condotta da due attori diversi. La prima (autorizzazione all’esercizio della professione) e la terza (limitazione delle autorizzazioni, solo nei Cantoni che decidono di applicarla) sarebbero di competenza cantonale, mentre la seconda (autorizzazione) sarebbe gestita da un’organizzazione designata dagli assicuratori. Inoltre, la decisione pronunciata dall’organizzazione degli assicuratori avrebbe una portata nazionale mentre quella dei Cantoni una portata cantonale. Bisognerebbe preferire una soluzione in base alla quale l’autorità cantonale già competente per l’autorizzazione all’esercizio della professione lo sia anche per le autorizzazioni. ZG suggerisce quindi di rinunciare a istituire un’organizzazione da parte degli assicuratori.

Partiti politici rappresentati all’Assemblea federale

PPD è scettico in merito alla creazione di un’organizzazione di assicuratori incaricata di decidere sull’adempimento dei requisiti poiché farebbe aumentare burocrazia e costi. La verifica potrebbe essere garantita dai Cantoni con modalità più semplici e adeguate raggruppate in un’unica procedura.

In generale PSS è favorevole all’introduzione di una procedura formale per l’autorizzazione dei fornitori di prestazioni. È tuttavia contrario all’idea che gli assicuratori possano decidere da soli in merito alle domande di autorizzazione e boccia qualsiasi iniziativa, per quanto moderata, volta a istituire una libertà di contrarre – anche sulla base di criteri fissati dal Consiglio federale. Suggerisce di assegnare la procedura formale ai Cantoni o, in alternativa, a delle commissioni multilaterali.

Associazioni mantello nazionali dell’economia

CP deplora che il rapporto esplicativo non menzioni la composizione o l’attuazione di garanzie di imparzialità e di procedura alle quali l’organismo designato dagli assicuratori dovrà sottostare pur sapendo che tale organismo potrà adottare decisioni passibili di ricorso. Del resto, la legge non definisce il concetto di assicuratori.