Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/63: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (autorizzazione dei fornitori di prestazioni) · 50 pagine
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svizzero per la formazione medica (ISFM) nella disciplina oggetto della domanda di autorizzazione. Ai fini dell’autorizzazione curafutura suggerisce di controllare e di verificare periodicamente indicatori relativi ai processi e ai risultati, oltre che indicatori di qualità strutturale.
Santésuisse propone di introdurre indicatori per la qualità dei risultati poiché il controllo dei criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità (criteri EAE) implica che si verifichi anche la qualità dei risultati. La qualità strutturale è una condizione legata alla pratica professionale il cui controllo incombe ai Cantoni nell’ambito dei loro compiti di polizia sanitaria.
Pazienti e utenti
In linea di massima DVSP riconosce la competenza affidata al Consiglio federale di imporre degli oneri per la qualità e l’economicità dei fornitori che esercitano a carico dell’AOMS. Auspica tuttavia che questi oneri vengano precisati magari da parte della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale nell’ambito del progetto di legge che mira a rafforzare la qualità e l’economicità. DVSP sottolinea inoltre che questi oneri non dovrebbero introdurre una libertà di contrarre «light» a vantaggio degli assicuratori.
Pur esprimendo pieno appoggio agli sforzi volti a garantire la qualità e l’economicità, Inclusion Handicap rileva espressamente che gli oneri relativi all’economicità delle prestazioni mediche non devono andare a svantaggio dei disabili.
4.2.6 Pareri sull’articolo 36 capoversi 5 e 6
Cantoni
CDS, AI, BE, BS, GR, LU, SH, OW e TG reputano che costituire un’organizzazione di assicuratori che si pronunci sul rispetto dei requisiti implichi un cambiamento di paradigma nella procedura di autorizzazione. Alcuni (CDS, AI, BE, BS, OW) temono che questo articolo non possa essere applicato nei tempi voluti dato che presuppone un disciplinamento e dato che nelle discussioni finora condotte gli assicuratori (le loro associazioni) non hanno brillato per unità. Tutti deplorano che il rapporto esplicativo non indichi che tipo di valutazione sia chiamata a svolgere l’organizzazione e che le competenze previste, formulate in modo poco preciso, possano essere facilmente intese come un abbandono dell’obbligo di contrarre se l’esame delle direttive sull’economicità e la qualità andrà oltre un controllo puramente amministrativo. Le condizioni devono limitarsi alle direttive che la Confederazione emana in virtù dell’articolo 36 capoversi 2-4. Affidare competenze più ampie a questa «organizzazione» comporterebbe di fatto una gestione strategica delle cure mediche di base che, secondo la Costituzione, spetta ai Cantoni. Esistono soluzioni più semplici e anche più adatte per permettere all’autorità che rilascia l’autorizzazione a esercitare a titolo indipendente (Cantone) di effettuare il controllo. Si potrebbe prevedere un’unica procedura d’esame.
Secondo AG è indispensabile integrare i fornitori di prestazioni in un’organizzazione incaricata di gestire strategicamente le autorizzazioni. L’istituzione di una nuova autorità di vigilanza, oltre ai Cantoni, crea tuttavia un eccesso di burocrazia. AG invita quindi a stralciare il capoverso 6.
CLASS, GE, NE e VD auspicano che i Cantoni vengano coinvolti nella nomina dell’organizzazione eventualmente incaricata dal Consiglio federale di verificare le conoscenze dei candidati del sistema sanitario sulla base di un esame.
GL è contrario al cambiamento di paradigma che, di fatto, implica l’abrogazione dell’obbligo di contrarre. Concederebbe eventualmente agli assicuratori la possibilità di fornire un giudizio su aspetti finanziari ma non sulla qualità: dispongono già degli strumenti necessari a controllare i costi ma non sono responsabili della fornitura del servizio. Questa responsabilità compete ai Cantoni. GL sottoscrive quindi la proposta della CDS di rivedere e semplificare la procedura prevista.
GR chiede che la competenza di verificare le condizioni per l’autorizzazione sia affidata all’autorità incaricata di rilasciare le autorizzazioni all’esercizio della professione e che le procedure di autorizzazione e di ricorso siano semplici e veloci. Suggerisce di precisare nella legge la procedura di ricorso. Teme che affidando i controlli a due organismi diversi si creino doppioni.