Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/63: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (autorizzazione dei fornitori di prestazioni) · 50 pagine

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Secondo CLASS, GE e JU sarebbe più opportuno limitare il potere di verifica dell’autorità designata dagli assicuratori a un controllo amministrativo, ad esempio la partecipazione del fornitore di prestazioni a un programma sulla qualità o la definizione di indicatori. Ciò permetterebbe inoltre di evitare che l’organismo designato dagli assicuratori possa gestire strategicamente aspetti che dovrebbero restare di competenza cantonale. Il progetto non dovrebbe essere una manovra mascherata per abrogare l’obbligo di contrarre o per introdurre un doppione con il rilascio delle autorizzazioni di polizia sanitaria che rientrano nelle competenze costituzionali dei Cantoni. CLASS, GE e JU auspicano che i Cantoni vengano esplicitamente coinvolti nell’elaborazione delle esigenze e dei criteri.

NE approva la disposizione.

TG e ZH condividono la proposta ma mettono in guardia da eventuali doppioni con gli articoli 32 e 58 segg. LAMal sull’efficacia, l’appropriatezza e l’economicità delle prestazioni fornite. Ritengono che gli oneri debbano essere definiti chiaramente affinché i Cantoni non abbiano un margine di manovra eccessivo.

TI crede che la proposta di cui ai capoversi 4 e 5 dovrebbe essere oggetto di un avamprogetto separato per evitare di ritrovarsi in una situazione senza possibilità di gestione strategica delle autorizzazioni se il presente avamprogetto progetto venisse bocciato in toto. La proposta attuale presenta troppi interrogativi senza risposta.

Partiti politici rappresentati all’Assemblea federale

Secondo glp è nell’interesse dei pazienti assoggettare l’attività dei fornitori di prestazioni a oneri relativi all’economicità e la qualità delle prestazioni. A tal fine è imprescindibile che i fornitori comunichino i dati necessari (capoverso 4). Senza questo sforzo di trasparenza nel settore ambulatoriale, l’autorizzazione non sarebbe vincolata all’adempimento dei requisiti qualitativi come invece imperativamente necessario. Chi non fornisce i dati dovrebbe inoltre essere sanzionato con l’esclusione dall’esercizio dell’attività a carico dell’AOMS. Solo dando prova di questa coerenza a garanzia della trasparenza è possibile creare i giusti incentivi per prestazioni di qualità elevata. Glp chiede inoltre di completare l’avamprogetto in modo tale che la qualità delle prestazioni possa essere valutata in futuro anche tenendo conto della qualità della diagnosi e della terapia del fornitore.

PSS appoggia la possibilità concessa al Consiglio federale di fissare oneri supplementari relativi all’economicità e alla qualità delle prestazioni. Dato il caso, invita ad approfondire l’idea di associare questa disposizione con la futura legge riguardante il rafforzamento della qualità e dell’economicità.

Associazioni dei consumatori

SKS è favorevole a che l’esercizio a carico dell’AOMS sia assoggettato a oneri relativi all’economicità e alla qualità. Bisogna obbligare i fornitori di prestazioni a comunicare i dati necessari ma per verificare in modo efficace e migliorare la qualità e l’economicità delle prestazioni ambulatoriali non basta prescrivere programmi di promozione della qualità ed esigere dati sulla loro attuazione. È fondamentale definire requisiti concreti per la qualità delle prestazioni e mettere a disposizione i dati utili per soddisfarli.

Fornitori di prestazioni

FMH e SBV non contestano in linea di principio la verifica della qualità ma non accettano che i medici debbano confrontarsi con pratiche amministrative di ogni genere a scapito della loro attività principale. Se si dovesse comunque formalizzare un obbligo, quest’ultimo dovrebbe essere inteso come un’attività d’interesse pubblico ed essere indennizzato dallo Stato. Secondo FMH le misure per lo sviluppo della qualità e la comunicazione dei dati necessari che possono essere definite come oneri andrebbero formulate apertamente nell’avamprogetto di legge. Non sarebbe inoltre chiaro quali dati vanno forniti a chi e in quale forma. VLSS caldeggia lo stralcio del capoverso 4.