Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/63: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (autorizzazione dei fornitori di prestazioni) · 50 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 29Fedlex · Rapporto sui risultati

4.3 Pareri sull’articolo 36a

Fornitori di prestazioni

Secondo FMH questa disposizione non va stralciata visto che negli ultimi tempi ha acquisito importanza crescente. D’altro canto, per motivi di certezza del diritto, i criteri per l’ottenimento dell’autorizzazione devono essere disciplinati a livello di legge. FMH respinge a titolo generale la possibilità che il Consiglio federale disciplini tramite ordinanza le condizioni d’autorizzazione per tutti i fornitori di prestazioni.

Fornitori di prestazioni - società mediche (cantonali o regionali)

GAeSO non ritiene giustificata l’abrogazione dell’articolo 36a visto che nel recente passato questa disposizione ha acquisito importanza crescente. In particolare, i criteri di autorizzazione devono essere disciplinati a livello di legge per garantire la certezza del diritto. Le prescrizioni di legge possono essere concretizzate nelle ordinanze. GAeSO respinge pertanto la proposta in base alla quale il Consiglio federale possa definire a livello di ordinanza le condizioni per autorizzare tutti i fornitori di prestazioni.

4.4 Pareri sull’articolo 37

Fornitori di prestazioni

PharmaSuisse chiede che il servizio garantito dalle farmacie pubbliche nell’ambito dell’assicurazione di base rimanga prioritario e invita a respingere l’abrogazione dell’articolo 37 capoverso 3.

4.5 Pareri sull’articolo 55a

4.5.1 In generale

Cantoni

CDS, AI, BE, OW e SH constatano che l’articolo 55a riprende la richiesta fondamentale avanzata dai Cantoni di poter limitare il numero di medici. Rilevano inoltre che l’avamprogetto è più incisivo della normativa attuale, la quale esclude la limitazione per i medici che hanno esercitato per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto.

CLASS, GE e NE sono favorevoli all’inserimento nella legge della possibilità per i Cantoni di limitare il numero di fornitori autorizzati e chiedono che i Cantoni possano fissare criteri per differenziare le autorizzazioni in funzione del bisogno delle realtà locali (ad es. favorire reti di medici di base).

GR approva la possibilità concessa ai Cantoni di gestire strategicamente in modo autonomo le autorizzazioni. Vista la sua situazione geografica periferica e la penuria di medici di base, non prevede di applicare restrizioni in questo settore.

JU sottolinea quanto sia complesso valutare il bisogno di prestazioni mediche della popolazione. Permettendo ai Cantoni di agire in qualità di attori indipendenti senza fornire loro gli strumenti per implementare il terzo livello di intervento, si rischia lo stallo e uno status quo poco produttivo. Inoltre, la valutazione del tasso di occupazione dei medici resta una sfida che andrà affrontata con precauzione, a maggior ragione perché questa variabile è destinata a mutare nel tempo.

LU pensa che il dispositivo sia così complicato da rischiare di indurre la maggior parte dei Cantoni a rinunciarvi. Ritiene inoltre che la normativa attuale sia migliore in quanto non impone un metodo. Finora LU ha valutato il bisogno caso per caso consultando i medici del campo di specializzazione e della regione interessati. Considera contrario alla prassi – come pure estremamente difficile – determinare a monte il bisogno in funzione della regione e del campo di specializzazione. Per tener conto della mobilità dei pazienti e del tasso di occupazione dei medici occorrono dati che andrebbero costantemente adeguati. Per di più, la consultazione