Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/7: Modifica della legge sulle banche e dell'ordinanza sulle banche (FinTech) · 42 pagine

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1.1.1.7 Analisi dei dati

L’analisi dei dati utilizza metodi statistici per ottenere informazioni da dati numerici rilevati. Vi rientra, ad esempio, anche l’analisi di «grandi dati», con cui si intende la raccolta e l’interpretazione di grandi volumi di dati. Le masse di dati preesistenti e nuovi dei clienti (riferiti alla persona) sono valutati per essere trasformati in offerte specifiche da sottoporre al cliente. L’obiettivo è valutare tutti i dati raccolti sulle transazioni svolte dal cliente e ricombinarli per anticipare con la massima precisione possibile i futuri desideri dei clienti mediante un calcolo delle probabilità e moderni algoritmi. L’analisi di «grandi dati» dei prestatori di servizi finanziari è uno strumento prezioso per verificare il merito creditizio di una persona, il relativo segmento di clientela e la conseguente offerta personalizzata di un prodotto o la sicurezza (ad es. individuando tentativi di truffa).

Tra le imprese tecnofinanziarie che rientrano nella categoria dell’analisi si annoverano anche i portali di confronto, che consentono di individuare l’offerta più vantaggiosa (ad es. per stipulare una polizza assicurativa).

1.1.2 Situazione giuridica attuale

1.1.2.1 Legge sulle banche Campo di applicazione

In Svizzera non esiste ancora una normativa specifica per i modelli aziendali di imprese tecnofinanziarie ai quali si applicano le vigenti leggi sui mercati finanziari11. Tra queste si annovera in particolare la legge dell’8 novembre 193412 sulle banche (LBCR). Secondo la LBCR, le persone che non dispongono di un’autorizzazione per l’esercizio di un’attività bancaria non sono legittimate ad accettare depositi del pubblico a titolo professionale (art. 1 cpv. 2 e art. 46 cpv. 1 lett. a LBCR) o a pubblicizzarli (art. 49 cpv. 1 lett. c LBCR).

Per deposito del pubblico si intende l’assunzione di un impegno a proprio nome nei confronti di terzi in virtù del quale la persona in questione diventa debitrice chiamata a rimborsare la prestazione corrispettiva (cfr. DTF 136 II 43, consid. 4.2). Al riguardo occorre partire dal principio che tutti gli impegni costituiscono dei depositi. Le eccezioni a questo principio sono disciplinate in modo esaustivo dall’articolo 5 capoversi 2 e 3 dell’ordinanza del 30 aprile 201413 sulle banche (OBCR) (cfr. DTF 136 II 43 consid. 4.2 e DTF 132 II 382 consid. 6.3.1 con relativi rimandi). Non sono considerati depositi segnatamente:

– i prestiti in obbligazioni e altri titoli emessi secondo criteri unitari e in grande numero o diritti aventi la medesima funzione ma non incorporati in un titolo (diritti-valori), se i creditori vengono informati conformemente

11 In merito al termine cfr. art. 1 cpv. 1 della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA, RS 956.1).

12 RS 952.0

13 RS 952.02