Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/7: Modifica della legge sulle banche e dell'ordinanza sulle banche (FinTech) · 42 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 38Fedlex · Rapporto esplicativo
2.3.3 Legge del 22 giugno 200761 sulla vigilanza dei mercati finanziari
Art. 3 cpv. 1 lett. a
Secondo il testo attuale della disposizione, sottostanno alla vigilanza sui mercati finanziari soltanto le persone che in virtù delle leggi sui mercati finanziari necessitano di un’autorizzazione, di un riconoscimento, di un’abilitazione o di una registrazione dell’autorità di vigilanza sui mercati finanziari. In futuro questa disposizione risulterebbe lacunosa in quanto anche le persone che hanno ricevuto un’autorizzazione, un riconoscimento, un’abilitazione o una registrazione su base facoltativa devono assoggettarsi alla vigilanza sui mercati finanziari (cfr. art. 1b cpv. 4 lett. b AP-LBCR). In caso contrario la FINMA non avrebbe strumenti per esercitare la vigilanza su queste persone. La disposizione deve essere dunque completata.
Art. 5
A complemento del presente progetto, in questo articolo viene espressamente sancito che, nell’ambito della sua attività, l’autorità di vigilanza sui mercati finanziari deve contribuire anche a rendere la piazza finanziaria svizzera in grado di affrontare le sfide future. Questa idea comprende la capacità innovativa. La promozione delle potenzialità per il futuro diventa dunque, così come la promozione della capacità competitiva, un effetto riflesso della tutela degli individui e della funzionalità. Non si tratta di un obiettivo a sé stante, altrimenti la FINMA si troverebbe ad affrontare insolubili conflitti d’interesse.
Art. 15 cpv. 2 lett. a
Le imprese, che rientrano nella nuova categoria di autorizzazione della LBCR, di norma non trattano valori mobiliari. A differenza di quanto avviene per le banche, la tassa di vigilanza non dovrà essere dunque calcolata sulla somma di bilancio e sul volume dei valori trattati, bensì sulla somma di bilancio e sul reddito lordo. Questa disposizione appare appropriata anche in considerazione dei diversi modelli aziendali delle imprese.
3 Ripercussioni62
3.1 Ripercussioni sulla piazza economica svizzera e sulla concorrenza
È ipotizzabile che il previsto abbattimento degli ostacoli a livello normativo agevoli l’accesso al mercato di diversi attori, contribuendo dunque a intensificare la concorrenza. In considerazione dei minori costi normativi e della maggiore concorrenza è
61 RS 956.1
62 Informazioni dettagliate in merito alle ripercussioni economiche sono contenute nella separata analisi d’impatto della regolamentazione.