Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/7: Modifica della legge sulle banche e dell'ordinanza sulle banche (FinTech) · 42 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 37Fedlex · Rapporto esplicativo
2.3 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
2.3.1 Legge del 16 dicembre 200558 sui revisori
Art. 9a cpv. 4
La lettera a corrisponde al vigente articolo 9 capoverso 4. Il messaggio del Consiglio federale del 4 novembre 201559 concernente la legge sui servizi finanziari (LSF) e la legge sugli istituti finanziari (LIFin) prevede tuttavia di abrogare la disposizione.
Con la lettera b è attribuita al Consiglio federale la competenza di prevedere condizioni agevolate per l’abilitazione di società di audit e di auditor responsabili di imprese, che rientrano nella nuova categoria di autorizzazione della LBCR. L’audit prudenziale dovrà rimanere un elemento essenziale dell’architettura della vigilanza anche nella nuova categoria di autorizzazione prevista dalla legge sulle banche. È un aspetto importante non solo perché in questo ambito la FINMA autorizza l’attività operativa di un’impresa e vigila globalmente su di essa, ma anche in considerazione del fatto che i titolari dell’autorizzazione raccolgono depositi del pubblico fino a 100 milioni di franchi, con conseguenti rischi per gli investitori. Di conseguenza le stesse società di audit devono sottoporsi a una vigilanza volta a garantire che adempiano i loro compiti in conformità alle leggi e, ove necessario, possano assumersi le loro responsabilità. Le agevolazioni che il Consiglio federale sarà chiamato a stabilire non corrisponderanno dunque a quelle in vigore per gli attuali revisori degli intermediari finanziari direttamente sottoposti (IFDS). Saranno infatti minori a causa dei rischi molto più elevati insiti nelle imprese tecnofinanziarie.
2.3.2 Legge del 10 ottobre 199760 sul riciclaggio di denaro
Art. 2 cpv. 2 lett. a
Le imprese, che nella versione riveduta della LBCR saranno sottoposte al nuovo articolo 1b per analogia, sono considerate intermediari finanziari ai sensi della LRD. Ciò rende necessaria una modifica dell’articolo 2 capoverso 2 lettera a LRD. Pertanto la nuova disposizione riguarda in linea di principio anche le imprese, che hanno ottenuto un’autorizzazione su base facoltativa. A queste imprese la LRD si applicherà nella prassi soltanto se svolgono una qualche forma di intermediazione finanziaria.
58 RS 221.302
59 FF 2015 7293
60 RS 955.0