Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/7: Modifica della legge sulle banche e dell'ordinanza sulle banche (FinTech) · 42 pagine

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In futuro la FINMA, a prescindere dai casi in cui sono implicati conti dei commercianti di valori mobiliari, non avrà dunque più la facoltà di decidere in merito alla fissazione del termine. Il nuovo termine riguarda anche i modelli aziendali, ai quali sinora si applicava un termine più lungo di esecuzione secondo l’interpretazione della FINMA. Con «imprese simili» si intendono in particolare le piattaforme di crowdfunding.

Art. 6 Carattere professionale

Il capoverso 1 corrisponde esattamente alla disposizione vigente.

Per i motivi esposti al numero 1.2.3, conformemente al nuovo capoverso 2 è esente dall’obbligo di autorizzazione anche chi (1) accetta sul lungo periodo più di 20 depositi del pubblico oppure si presta pubblicamente ad accettarli, a condizione che l’importo complessivo non superi 1 milione di franchi, (2) non investe i depositi del pubblico né corrisponde interessi sugli stessi e (3) informa i depositanti di non soggiacere alla vigilanza della FINMA e i depositi non sono tutelati dall’apposita garanzia. I requisiti devono essere soddisfatti cumulativamente. Se non viene fornita l’informazione richiesta, è presente il carattere professionale, che comporta l’obbligo di autorizzazione. La condizione che i depositi del pubblico non possono essere investiti né possono essere corrisposti interessi sugli stessi (quindi non sono svolte operazioni attive) riguarda soltanto le imprese operanti principalmente nel settore finanziario. Deve essere loro possibile sperimentare un modello aziendale che in un secondo momento necessiti eventualmente di un’autorizzazione agevolata, la quale non ammette operazioni attive (cfr. art. 1b cpv. 1 lett. b LBCR nel presente progetto). Solitamente le imprese che non operano in prevalenza nel settore finanziario, ad esempio quelle che assumono prestiti con un crowdfunding, non aspirano a ottenere questa autorizzazione. Di conseguenza possono collocare i capitali, il che di norma dovrebbe avvenire sotto forma di investimento, oppure corrispondere interessi sugli stessi.

Il capoverso 2 non si prefigge di sostituire la disposizione vigente di cui al capoverso 1, bensì di completarla. Se fosse abrogata la norma vigente, secondo la quale agisce a titolo professionale chi accetta più di 20 depositi del pubblico sul lungo periodo, la legislazione sarebbe inasprita in modo ingiustificato. In casi estremi, l’autorizzazione a esercitare l’attività bancaria occorrerebbe così anche a chi accetta un unico deposito di 1 milione di franchi.