Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/7: Modifica della legge sulle banche e dell'ordinanza sulle banche (FinTech) · 42 pagine

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che questi ultimi effettuino il deposito (lett. d). Si tiene così conto dell’esigenza di tutelare i clienti.

Cpv. 4

Lett. a

Considerando i rapidi sviluppi nell’ambito tecnofinanziario, in particolare per quanto riguarda la tecnologia blockchain, la FINMA deve avere la possibilità di applicare, in casi giustificati, le condizioni agevolate di autorizzazione ai sensi dell’articolo 1b anche ai modelli aziendali basati sull’accettazione di depositi superiori a 100 milioni di franchi, ma senza operazioni attive. Si presuppone tuttavia che la tutela dei clienti sia garantita con particolari misure (di carattere tecnico).

Lett. b

Esistono inoltre imprese tecnofinanziarie i cui modelli aziendali non si basano sull’accettazione di depositi del pubblico (ad es. robo advisor, servizi di disposizione di ordini di pagamento e servizi di riconciliazione dei pagamenti). Questi devono poter richiedere un’autorizzazione su base facoltativa, seppure non abbiano alcun diritto al rilascio della stessa. Sarà compito del Consiglio federale stabilire criteri opportuni per l’esercizio delle competenze della FINMA.

Art. 47 cpv. 1 lett. a

L’applicazione per analogia della LBCR alle imprese tecnofinanziarie e ad altre imprese che raccolgono capitali solo in misura limitata senza svolgere operazioni attive giustifica l’esplicito assoggettamento di queste imprese all’obbligo di tutela del segreto ai sensi dell’articolo 47 LBCR. In particolare le piattaforme di crowdfunding che, ad esempio, devono trasferire i fondi raccolti per il finanziamento di progetti sul conto bancario del responsabile del progetto, ricevono informazioni sui conti dei clienti e prendono visione delle relazioni di conto, che rientrano nell’ambito del segreto professionale.

2.2 Ordinanza sulle banche

Art. 5 cpv. 3 lett. c

Per i motivi esposti al numero 1.2.2 è stabilito a livello di ordinanza, basandosi sulla competenza di cui il Consiglio federale dispone già nell’ambito dei depositi del pubblico (cfr. art. 1 cpv. 2 LBCR), che i saldi avere su conti clienti di commercianti di valori mobiliari o metalli preziosi, di amministratori di beni o imprese simili non sono considerati depositi del pubblico se servono unicamente all’esecuzione di operazioni di clienti e, in aggiunta, l’esecuzione avviene entro 60 giorni. Il termine non si applica ai commercianti di valori mobiliari per i quali, in applicazione della giurisprudenza del Tribunale federale e della prassi della FINMA, rimane determinante il fatto che la prevista operazione principale sia organizzata o imminente (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_929/2010 del 13 aprile 2011 consid. 3).