Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/7: Modifica della legge sulle banche e dell'ordinanza sulle banche (FinTech) · 42 pagine

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Lett. b

Nella nuova categoria di autorizzazione rientrano solo i modelli aziendali per i quali si rinuncia a svolgere operazioni attive. Ciò viene espresso con la formulazione secondo la quale i depositi del pubblico non possono essere investiti né possono essere corrisposti interessi sugli stessi. In questi casi viene meno l’attività tipica bancaria fondata sulle operazioni sulle differenze di interesse. La nozione di investimento deve essere intesa in senso molto ampio. Dal momento che i capitali non possono essere investiti, è ipotizzabile che siano detenuti sul lungo periodo nei conti dell’impresa in questione.

Cpv. 2

Il valore soglia di 100 milioni di franchi è sancito nella legge per considerazioni connesse allo Stato di diritto. Tenendo conto della rapida crescita del settore tecnofinanziario, è attribuita al Consiglio federale la competenza di adeguare il valore soglia agli sviluppi dei mercati finanziari. L’adeguamento flessibile e tempestivo alle rapide trasformazioni dei mercati finanziari consentirà di assicurare la competitività e la capacità innovativa della piazza finanziaria svizzera.

Cpv. 3

Per i modelli aziendali, che si limitano alle operazioni passive e per i quali non è superato l’importo di 100 milioni di franchi per i depositi, i requisiti della LBCR sono talora sproporzionati. In alcuni ambiti è pertanto giustificato esonerare questa tipologia di imprese dai requisiti elevati applicati alle banche (cfr. anche il commento al cpv. 1).

Per quanto riguarda la revisione dei conti, le imprese in questione dovranno essere esonerate dalle prescrizioni più severe in materia di presentazione dei conti conformemente agli articoli 6–6b LBCR e di verifica dei conti annuali ed eventualmente dei conti di gruppo da parte di un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo l’articolo 18 capoverso 2 LBCR. Si applicano soltanto le prescrizioni ordinarie del CO in materia di contabilità e revisione (cfr. lett. a e b).

Per quanto riguarda l’audit prudenziale, in deroga all’articolo 18 capoverso 1 LBCR dovrà essere possibile incaricare non solo un’impresa di revisione abilitata dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) secondo l’articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 200557 sui revisori (LSR). Potranno svolgere audit prudenziali anche società di audit alle quali si applicano requisiti di abilitazione meno rigorosi (lett. c). A tal fine l’articolo 9a capoverso 4 LSR dovrà essere modificato di conseguenza (cfr. commento all’art. 9a cpv. 4 LSR al n. II.1.).

Anche le disposizioni vigenti per le banche in materia di depositi privilegiati (art. 37a LBCR) e pagamento immediato dei depositi privilegiati (art. 37b LBCR) appaiono sproporzionate per la nuova categoria di autorizzazione, di conseguenza non si applicano. In tal modo le suddette imprese sono esonerate dall’obbligo di affiliazione all’organismo di autodisciplina per la garanzia dei depositi e dai più elevati requisiti di liquidità vigenti per la garanzia dei depositi. D’altro canto sono obbligate a informare i depositanti della mancanza della garanzia dei depositi prima

57 RS 221.302