Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/70: Progetto fiscale 17 (PF17) · 64 pagine
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1.2.2.3 Ulteriori deduzioni per le attività di ricerca e sviluppo
Come i patent box, in molti Stati (si veda il n. 1.4, figura 4: Promozione della ricerca e dello sviluppo) vengono attuate anche misure di promozione delle attività di ricerca e sviluppo. Finora queste misure non sono state esaminate né dall’OCSE né dall’UE. L’introduzione di maggiori deduzioni per le attività di ricerca e sviluppo facoltative per i Cantoni garantisce alla Svizzera la possibilità di restare competitiva sul piano internazionale anche in questo campo e contemporaneamente servono a incentivare l’innovazione.
La legislazione in vigore prevede già la possibilità di dedurre dall’utile imponibile le spese per le attività di ricerca e sviluppo come anche tutti gli altri oneri giustificati dall’uso commerciale. Con il PF17 i Cantoni sono autorizzati a prevedere un’ulteriore deduzione dalla base di calcolo dell’imposta cantonale sull’utile a fronte delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo svolte in territorio svizzero. Tale ulteriore deduzione non deve superare il 50 per cento delle spese di ricerca e sviluppo incentivabili.
La definizione di ricerca e sviluppo è la stessa che ritroviamo nella legge federale del 14 dicembre 201214 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI). In questo contesto infatti il concetto di ricerca e sviluppo è da intendersi in senso ampio: oltre alla ricerca fondamentale, sono comprese anche la ricerca orientata all’applicazione e l’innovazione fondata sulla scienza. Non rientrano invece nelle definizione le spese sostenute per il lancio dei prodotti sul mercato e la loro valorizzazione. L’adozione di una definizione di ricerca e sviluppo già presente nel diritto svizzero è garanzia di unità dell’ordinamento giuridico.
La limitazione della deduzione superiore alle spese per il personale consente di contrappesare la definizione relativamente ampia di ricerca e sviluppo e fa sì che la misura risulti equilibrata. Inoltre determinare le spese per il personale comporta oneri amministrativi relativamente bassi sia per le imprese che per le autorità fiscali.
Un supplemento del 35 per cento sulle spese per il personale addetto alla ricerca e sviluppo va a compensare in maniera forfetaria gli altri costi per la ricerca e lo sviluppo. Secondo quanto rilevato dall’Ufficio federale di statistica la quota delle spese per il personale ammonta di norma a più del 50 per cento delle spese totali sostenute per le attività di ricerca e sviluppo. Naturalmente questa percentuale varia da un settore all’altro, ma anche nei settori a più alta intensità di personale di norma non supera il 75 per cento. Una compensazione forfetaria delle altre spese sostenute nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo (ad es. le spese per materiali e investimenti) in misura del 35 per cento permette quindi di non sgravare eccessivamente anche i settori a più alta intensità di personale.
Oltre che per le attività di ricerca e sviluppo svolte in Svizzera, la deduzione superiore deve poter valere anche per la ricerca su commissione; in questo caso, ai fini della deducibilità deve essere considerato solo l’80 per cento dell’importo fatturato. Dato che nel caso della ricerca svolta da terzi l’importo fatturato è normalmente comprensivo di una componente di guadagno e di un rimborso delle spese generali, applicare la piena deducibilità dell’importo fatturato significherebbe creare una discriminazione tra la ricerca interna e quella svolta da terzi. Per questo motivo l’incentivazione è limitata all’80 per cento dell’importo fatturato.
Di questa misura possono beneficiare tutte le imprese che operano nel campo della ricerca e sviluppo, anche e soprattutto le PMI, purché ovviamente il Cantone l’abbia introdotta. A livello federale non è garantita nessuna ulteriore deduzione delle spese di ricerca e sviluppo.
1.2.2.4 Limitazione dello sgravio fiscale
Già in occasione dei dibattiti parlamentari sulla RI imprese III era stata proposta e approvata la cosiddetta «limitazione dello sgravio fiscale». La misura era stata accolta favorevolmente dai Cantoni. Senza limitazione dello sgravio, con le agevolazioni fiscali previste dal patent box e dalle ulteriori deduzioni per le spese di ricerca e sviluppo può accadere che un’impresa si trovi a non dover pagare più alcuna imposta a livello cantonale o che a causa di queste regolamentazioni presenti una perdita fiscale che potrà compensare con altri utili negli anni successivi. Questa situazione può verificarsi quand’anche in assenza di queste norme particolari l’impresa avesse dichiarato un utile imponibile.
Con la limitazione dello sgravio si vuole contrastare questo effetto. Non avendo suscitato obiezioni durante le consultazioni per il PF17, questa misura va quindi mantenuta nel nuovo progetto. La limitazione dello sgravio prevede per i Cantoni l’obbligo di assoggettare sempre a tassazione il 30 per cento almeno dell’utile imponibile delle imprese prima dell’applicazione delle norme speciali e di escludere qualsiasi possibilità che dall’applicazione di tali norme risulti una perdita. I Cantoni possono prevedere un’imposizione minima più elevata.
La limitazione dello sgravio deve tener conto anche degli ammortamenti risalenti a una precedente imposizione quale società con statuto speciale. Le imprese che nella legislazione in vigore perdono il loro statuto speciale hanno la possibilità, a seconda della prassi cantonale, di dichiarare le riserve occulte esistenti in esenzione d’imposta e di ammortizzarle fiscalmente negli anni successivi. In linea con il regolamento transitorio, nella limitazione dello sgravio va tenuto conto anche di questi ammortamenti.
1.2.2.5 Aumento dell’imposizione dei dividendi
Con il PF17 l’imposizione dei dividendi per le persone fisiche con partecipazioni qualificanti dovrà essere aumentata e portata al 70 per cento a livello sia federale che cantonale, lasciando ai Cantoni la possibilità di prevedere un aumento maggiore. Contemporaneamente dovrà essere anche armonizzato il metodo di sgravio in modo che in futuro lo sgravio abbia luogo attraverso la base di calcolo sia a livello federale che nei Cantoni. L’aumento dell’imposizione dei dividendi avrà conseguenze in tutti i Cantoni e a livello di Confederazione. La standardizzazione della procedura comporta la necessità di introdurre adeguamenti nei Cantoni ZH, BE, NW, GL, BL, SH, AR, AI, SG e AG.
Negli ultimi anni, in Svizzera, l’onere dell’imposta sull’utile è tendenzialmente sceso e in singoli Cantoni, con le norme in vigore, la doppia imposizione economica è talvolta più che compensata. Le imprese hanno reagito adeguando la loro condotta: società di persone sono state trasformate in società anonime, oppure si è passati dal versamento di salari alla distribuzione di dividendi. Questi motivi giustificano un aumento dell’imposizione dei dividendi già con la legislazione in vigore. A seguito dell’adozione del PF17 si potrebbe assistere a un ulteriore calo complessivo dell’onere dell’imposta sull’utile.
L’aumento dell’imposizione dei dividendi trae spunto dal principio secondo cui l’imposizione delle imprese deve essere neutra riguardo alla loro forma giuridica. Il diritto fiscale non deve quindi influire sulla decisione di una persona di costituire la propria impresa come impresa individuale o come società di qui è azionista. A tale proposito ci sono vari fattori che intervengono:
l’entità dell’imposta sull’utile (società di capitali);
l’entità dell’imposta sul reddito;
14 RS 420.1