Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/70: Progetto fiscale 17 (PF17) · 64 pagine
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l’ammontare del reddito proveniente dall’impresa;
l’entità degli oneri sociali, purché non costitutivi di rendita (società di persone);
l’ammontare dell’utile trattenuto in azienda (società di capitali);
l’imposta sul capitale (società di capitali);
la tassa d’emissione (società di capitali);
l’imposta sulla sostanza.
In ragione dei tanti fattori d’influenza risulta impossibile stabilire definitivamente e per ogni singolo caso la «giusta» entità dell’imposizione dei dividendi. Anche e soprattutto perché in molti casi la società di capitali non si trova nello stesso Cantone in cui vive l’azionista oppure si trova all’estero. Teoricamente, l’onere concreto dell’imposta sull’utile dovrebbe essere computato caso per caso dall’imposta sul reddito dell’azionista, cosa che nella prassi non è fattibile senza sforzi sproporzionati.
Una serie di confronti degli oneri fiscali in base al diritto vigente ha però evidenziato l’esistenza di una tendenziale sottoimposizione e ha confermato che un aumento fino al 70 per cento è pertanto opportuno (si veda il n. 3.2.3.33.2.3.3). L’aumento dell’imposizione dei dividendi consente quindi di correggere una sottoimposizione già esistente che verrebbe ulteriormente accentuata dall’attuazione del PF17. Un aumento più sostanzioso, per esempio fino al 90 per cento, non è auspicabile in quanto tenderebbe a generare viceversa una situazione di sovraimposizione, che a sua volta indurrebbe i contribuenti ad adeguare la loro condotta in modo da contrastarne gli effetti.
L’aumento dell’imposizione dei dividendi conferisce equilibrio al progetto e rappresenta, soprattutto nei Cantoni, uno strumento di controfinanziamento. Inoltre contrasta la tendenza, dettata da motivi fiscali, che spinge a preferire i dividendi al posto del salario. A tutto vantaggio dell’AVS.
1.2.2.6 Aumento della quota dei Cantoni all’imposta federale diretta
Con il PF17 si vuole mantenere per quanto possibile inalterata l’attrattiva fiscale della Svizzera per le attività connotate da mobilità. Gli strumenti fiscali previsti allo scopo (ulteriori deduzioni delle spese di ricerca e sviluppo e patent box) sortiscono però i loro effetti solo su una parte dei redditi legati alla mobilità aziendale. Gli utili per i quali questi strumenti non sono previsti, una volta abrogate le norme per le società con statuto speciale, saranno assoggettati all’aliquota d’imposta ordinaria.
Se le attuali società con statuto speciale manterranno la propria sede in Svizzera dipende essenzialmente - oltre che da una serie di altri fattori legati alla piazza economica ma non di carattere fiscale - dall’imposizione ordinaria dell’utile. Quest’ultima è determinata in base all’aliquota d’imposta sull’utile dell’imposta federale diretta e all’aliquota del rispettivo Cantone. Poiché l’imposizione dell’utile a livello federale rimane invariata, alcuni Cantoni dovranno ridurre la propria imposizione ordinaria dell’utile se intendono continuare a essere competitivi per le basi di calcolo dell’imposta sull’utile in un contesto di mobilità aziendale.
Se un Cantone decide di ridurre la propria imposizione dell’utile, gli oneri finanziari che ne conseguono sono innanzitutto a suo carico. La riduzione dell’imposta sull’utile e dell’imposta sul capitale da parte dei Cantoni comporta addirittura un lieve incremento del gettito della Confederazione generato dall’imposta sull’utile perché l’onere fiscale deducibile dalla base di calcolo è minore. Nell’ipotesi in cui non si verifichi una delocalizzazione, il gettito dell’imposta sull’utile della Confederazione rimane però fondamentalmente invariato. Senza la partecipazione della Confederazione ai minori introiti cantonali il rapporto tra costi e benefici sarebbe ripartito in modo asimmetrico tra i due livelli statali: i costi legati al mantenimento della competitività fiscale internazionale sarebbero sostenuti unicamente dai Cantoni, ma a beneficiare del mantenimento delle basi di calcolo dell’imposta sull’utile, oltre al Cantone interessato, sarebbe anche la Confederazione. Pertanto, supportare finanziariamente i Cantoni è anche nell’interesse finanziario della stessa Confederazione. Per i Cantoni occorre quindi creare un margine di manovra politico-finanziario mediante una compensazione verticale, affinché essi siano in grado di ridurre, ove necessario, l’imposizione ordinaria delle imprese. Così facendo si garantisce una ripartizione equilibrata degli oneri della riforma tra i due livelli statali e al contempo si può evitare che i Cantoni perdano di attrattiva fiscale e conseguentemente che anche la Confederazione rinunci a cospicue entrate fiscali.
Dato che per i Cantoni e i Comuni le minori entrate connesse con la riduzione dell’imposizione dell’utile sono di natura durevole, anche la compensazione verticale dovrà essere duratura.
Riduzione dell’imposta sull’utile nei Cantoni
Per conferire ai Cantoni sicurezza nella pianificazione, l’entità della compensazione verticale deve essere stabilita in anticipo. La difficoltà principale risiede però nel fatto che ancora non si conoscono appieno le ripercussioni finanziarie della riforma sui Cantoni, i quali non prenderanno alcuna decisione in materia di politiche fiscali prima di sapere come sarà concretamente strutturato il progetto della Confederazione. Dal punto di vista finanziario è fondamentale capire se i Cantoni ridurranno o meno la loro imposizione ordinaria dell’utile ed eventualmente in quale misura.
In ragione dell’autonomia fiscale cantonale, ogni Cantone prenderà autonomamente la propria decisione al riguardo. Poiché la portata delle riduzioni delle imposte cantonali ancora non è nota, non si può far altro che ipotizzare quali potranno essere le ripercussioni finanziarie delle decisioni dei Cantoni in materia di politiche fiscali, e di conseguenza quale debba essere l’entità necessaria della compensazione verticale. Al riguardo si presume che i Cantoni agiscano in maniera ottimale per quanto concerne la redditività. Questa ipotesi si basa sul fatto che, conformemente agli obiettivi del PF17, il sistema d’imposizione delle imprese deve garantire un equilibrio ottimale tra consenso internazionale, competitività fiscale e redditività. Nei calcoli di questo modello si preferisce evitare di illustrare le decisioni dei singoli Cantoni in materia di politiche fiscali, limitandosi solo a fare delle supposizioni sui valori medi e aggregati a livello nazionale.
Sia l’esecuzione che la rinuncia a riduzioni dell’imposta comportano tendenzialmente minori entrate. Se un Cantone riduce l’aliquota dell’imposta sull’utile a un livello che gli consente di restare competitivo sul piano internazionale, pur riuscendo senz’altro a mantenere inalterato il substrato mobile dell’imposta sull’utile, vedrà però diminuire le proprie entrate perché diminuirà anche la tassazione a carico delle imprese che fino a quel momento sono state tassate applicando l’aliquota d’imposta ordinaria. In ragione dell’elevata mobilità e della conseguente delocalizzazione delle imprese che attualmente godono di privilegi fiscali, le entrate diminuiranno però anche qualora un Cantone decidesse di non abbassare l’imposta sull’utile.
L’importanza di questo dubbio dipende dall’imposizione degli utili tassati in via ordinaria e dalla quota degli utili tassati in maniera privilegiata rispetto all’utile imponibile complessivo nella situazione iniziale: