Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/70: Progetto fiscale 17 (PF17) · 64 pagine
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contribuente si avvale del patent box vigono anche per lui gli obblighi di documentazione di cui all’articolo 7. Nei periodi fiscali successivi, nel calcolo del quoziente Nexus, si tiene dunque conto delle spese di ricerca e sviluppo sostenute effettivamente per ogni brevetto o prodotto (cpv. 2). Questa determinazione forfetaria del quoziente Nexus è parte integrante dello standard internazionale dell’OCSE.
Art. 9 Calcolo basato su famiglie di prodotti
Per ragioni pratiche, il capoverso 1 consente di utilizzare il metodo residuale anche per le famiglie di prodotti e pertanto di redigere la documentazione di cui all’articolo 7 per famiglie di prodotti. Ciò comporta che i suindicati articoli non si applicano ai singoli brevetti o prodotti, bensì alle famiglie di prodotti. Il calcolo basato su famiglie di prodotti è considerato un’eccezione nello standard dell’OCSE sul patent box, pertanto i requisiti sono elevati. I prodotti inglobati in una famiglia di prodotti possono presentare solo lievi differenze e fondarsi sugli stessi brevetti, come nel caso di medicamenti, offerti con dosaggi diversi.
Una volta scelto, il calcolo basato su famiglie di prodotti deve essere applicato per tutta la durata dei brevetti. Ciò significa che si riferisce segnatamente anche all’addizione delle spese di ricerca e sviluppo per la famiglia di prodotti.
Art. 10 Entrata in vigore
Il presente articolo disciplina l’entrata in vigore dell’ordinanza. È previsto che quest’ultima entri in vigore congiuntamente agli articoli 24a e 24b LAID.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni finanziarie
3.1.1 Osservazioni preliminari
3.1.1.1 Scenario di riferimento
Nei progetti legislativi è consuetudine illustrare le ripercussioni finanziarie della riforma prevista rispetto al diritto vigente. Questa procedura è appropriata se nello status quo le sostanziali condizioni quadro rimangono stabili.
Tale condizione non è soddisfatta nel caso della presente riforma. La legislazione in vigore non rappresenta dunque un valore di riferimento utile. Se la Svizzera mantenesse i regimi fiscali per le società con statuto speciale, probabilmente l’attrattiva della piazza economica peggiorerebbe drasticamente a causa dell’erosione del consenso internazionale nei confronti di questi regimi. In tal modo, oltre a non verificarsi l’insediamento di nuove società, quelle con sede in Svizzera potrebbero trasferire all’estero determinate funzioni imprenditoriali o persino l’intera società. Si tratterebbe in particolare delle società che attualmente beneficiano di uno statuto fiscale speciale e che fanno confluire nelle casse della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni un gettito fiscale superiore a 5 miliardi di franchi. Oltre al calo di queste entrate, una simile delocalizzazione avrebbe ripercussioni negative sulla creazione di valore aggiunto in Svizzera nonché sull’occupazione. Nel contempo, i Cantoni adotterebbero presumibilmente misure autonome per contrastare l’erosione del consenso sull’attrattiva della piazza economica, ad esempio riducendo l’imposta sull’utile, con una conseguente diminuzione delle entrate.
La quantificazione di questo «scenario di riferimento» implicherebbe notevoli incertezze, pertanto il Consiglio federale rinuncia a formulare di seguito le relative stime. La seguente presentazione delle ripercussioni finanziarie rispetto allo status quo può indurre a trarre conclusioni errate e deve quindi essere interpretata con cautela.
3.1.1.2 Ripercussioni statiche e dinamiche
Se una riforma non induce gli interessati a modificare il proprio comportamento, per determinare le ripercussioni finanziarie si ricorre direttamente alle misure stesse della riforma. In tal caso questa stima statica fornisce un risultato attendibile delle ripercussioni finanziarie di una riforma.
A seguito della presente riforma si attendono tuttavia comportamenti molto diversi da parte degli interessati. Ciò riguarda, da un lato, i Cantoni, che adegueranno la loro politica fiscale alle nuove prescrizioni della legislazione federale nonché alla concorrenza fiscale internazionale e intercantonale. Dall’altro, anche le imprese si orienteranno alle nuove condizioni quadro. Ciò si ripercuoterà sulle loro decisioni in materia di ubicazione e investimenti e potrebbe indurre le imprese ad attuare ristrutturazioni. Da questi diversi comportamenti risultano gli effetti dinamici della riforma, che si sovrapporranno alle ripercussioni statiche dirette in parte già nell’immediato, ma in parte anche solo a più lungo termine.
Se le ripercussioni statiche della riforma sono in prevalenza quantificabili, quelle dinamiche implicano numerosi fattori d’incertezza.
Dal punto di vista dinamico, le ripercussioni della riforma sul gettito fiscale dipendono soprattutto dai seguenti parametri:
1. onere fiscale in Svizzera;
2. onere fiscale all’estero;
3. misure per evitare le erosioni dell’imponibile e i trasferimenti degli utili (BEPS) nonché adozione unilaterale di misure da parte
di altri Paesi;
4. elasticità tributaria delle imprese.
La Svizzera, che può determinare autonomamente l’onere fiscale in Svizzera e accrescere l’attrattiva della piazza finanziaria con misure fiscali accettate a livello internazionale, in qualità di piccola economia aperta può esercitare solo un’influenza molto limitata sulla politica fiscale di Stati stranieri. Anche le misure contro il piano d’azione BEPS possono danneggiare l’attrattiva di Paesi con un basso onere fiscale.
Per valutare se una riduzione dell’onere fiscale abbia un effetto positivo sulla base di calcolo dell’imposta sull’utile, ossia delle entrate a titolo di imposta sull’utile, l’elasticità tributaria degli utili societari costituisce un parametro fondamentale, poiché indica come si