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Consultazione 2017/77: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2018 · 22 pagine

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Art. 11 cpv. 4 frase introduttiva

4Dopo una nuova convalida, il periodo di credito a partire dal momento in cui si verifica la modifica sostanziale è di:

Art. 91 cpv. 1

1La persona soggetta all’obbligo di compensazione adempie al suo obbligo di compensazione entro il 1° ottobre dell’anno successivo.

Art. 102 cpv. 2

2Per ogni domanda è riscosso, sull’importo della restituzione, un emolumento del 5 per cento, pari comunque a 50 franchi al minimo e a 500 franchi al massimo.

Art. 135 lett. bbise bter

Il DATEC adegua:

bbis. l’allegato 3a: al progresso tecnico ed economico;

bter. l’allegato 3b: al progresso tecnico ed economico;

II

Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 3a e 3b secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2018.

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr