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Consultazione 2017/77: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2018 · 22 pagine

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4. Requisiti per il piano di monitoraggio

1. Per progetti e programmi in virtù del presente allegato devono essere annessi al rapporto di monitoraggio i valori rilevati e i documenti indicati ai numeri 4.1-4.8.

2. Il calcolo delle riduzioni delle emissioni deve essere determinato in base ai valori rilevati.

4.1 Elenco degli utilizzatori di calore

1. Al rapporto di monitoraggio deve essere allegato un elenco di tutti gli utilizzatori di calore con l’indicazione della quantità di calore in Mwh fornita nell’intervallo di monitoraggio; la quantità di calore in Mwh è suddivisa per anno civile.

2. Per le nuove costruzioni e le imprese esentate secondo l’articolo 96 capoverso 2 dalla tassa sul CO2 devono essere indicati le denominazioni e gli indirizzi.

4.2 Quantità di calore misurata nei nuovi utilizzatori computabili

Nella misurazione della quantità di calore fornita (C1,i,y) a nuovi utilizzatori computabili occorre prestare attenzione a tutti i requisiti riportati di seguito:

a. deve essere misurata la quantità di calore fornita a nuovi utilizzatori nell’anno y, ma non devono essere incluse nella misurazione costruzioni nuove e imprese della rete di riscaldamento esentate dalla tassa sul CO2;

b. come fonte di dati deve essere utilizzato un contatore della quantità di calore;

c. la misurazione deve avvenire in megawattora (MWh);

d. la misurazione deve essere continua;

e. la qualità deve essere garantita conformemente alle prescrizioni dell’ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli strumenti di misurazione e alle relative prescrizioni d’esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP); e

f. come luogo di misurazione deve essere utilizzato il punto di fornitura della rete di riscaldamento a distanza presso l’utilizzatore.

4.3 Quantità di calore immessa nella rete di riscaldamento

Nella misurazione della quantità di calore immessa nella rete di riscaldamento (PCy) occorre prestare attenzione a tutti i requisiti riportati di seguito:

a. deve essere misurata la quantità di calore immessa nella rete di riscaldamento nell’anno y;

2 RS 941.210