Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/78: Revisione dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 14 pagine

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impressum è dell'avviso che l'introduzione di alcuni nuovi capoversi negli articoli esistenti non tenga sufficientemente conto della portata della pubblicità mirata a gruppi specifici. Questa forma pubblicitaria particolare dovrebbe essere disciplinata in un articolo a sé stante, come avviene già con altre forme pubblicitarie particolari (ad es. la pubblicità interattiva o virtuale). L'Associazione Stampa Svizzera chiede che l'ordinanza definisca quantomeno il concetto di pubblicità mirata a gruppi specifici e stabilisca una chiara distinzione rispetto alla pubblicità online.

2.1.2 Obbligo di notificazione: art. 2 cpv. 1 lett. abis

Secondo l'articolo 2 LRTV le emittenti sottoposte all'obbligo di notificazione devono fornire determinate indicazioni in merito al programma e all'emittente. L'avamprogetto prevede che debbano essere comunicate anche le modifiche ai programmi mediante pubblicità mirata a gruppi specifici (diffusione di pubblicità mirata a gruppi specifici, vettori di diffusione). Lo scopo è favorire la trasparenza e agevolare l'attività di vigilanza. L'obbligo di registrazione e di conservazione di cui all'articolo 20 LRTV si applica anche ai programmi con blocchi pubblicitari diversi.

SWA/ASA, syndicom, Unione sindacale svizzera, PS e Verdi sono d'accordo sugli obblighi di informazione. FER ritiene il testo legislativo infelice.

Aktion Medienfreiheit respinge la modifica.

2.1.3 Limitazioni nel contesto delle trasmissioni indirizzate ai minorenni: art. 18 cpv. 3bis e cpv. 7 ORTV

L'avamprogetto posto in consultazione prevede un divieto di ricorrere alla pubblicità mirata a gruppi specifici nel contesto di trasmissioni indirizzate ai minorenni (art. 18 cpv. 3bis): i blocchi pubblicitari originali possono rivolgersi al gruppo di riferimento dei minorenni. Non è però auspicata un'ulteriore frammentazione del pubblico giovanile. La tutela dei minorenni dalla pubblicità mirata a gruppi specifici dovrebbe applicarsi a tutte le emittenti (cpv. 7).

I Cantoni AG, AI, GL, SG, TI e VD; nonché Verdi, PS, ARBUS, Unione Svizzera dei Contadini, Unione sindacale svizzera e syndicom concordano con la modifica.

AZ Medien e VSM trovano invece che la regolamentazione sia incoerente: o la pubblicità rivolta ai minorenni è talmente dannosa che occorre vietarla del tutto, oppure dev'essere fondamentalmente ammessa. SWA/ASA chiede uno stralcio del capoverso 3bis, che ritiene inutile: i committenti di pubblicità devono poter decidere loro stessi se nel contesto pubblicitario già ben delimitato delle trasmissioni giovanili sono disposti a pagare un sovrapprezzo; inoltre, oggi non è ancora chiaro come potrebbe presentarsi un'ulteriore frammentazione.

VSP-ARPS chiede un'aggiunta al capoverso 7: «Ai […] programmi televisivi […] che non possono essere captati all’estero per via terrestre non si applicano le restrizioni…».

2.1.4 Restrizioni in materia di pubblicità per la SSR: art. 22 cpv. 1ter e cpv. 2 lett. b e c ORTV

L'articolo 22 ORTV impone alla SSR restrizioni in materia di pubblicità allo scopo di tutelare le altre aziende mediatiche. L'introduzione della pubblicità mirata a gruppi specifici rende necessarie ulteriori limitazioni.

Art. 22 cpv. 1ter: L'avamprogetto prevede che, per riguardo verso le altre aziende mediatiche, la SSR non può definire esclusivamente su base geografica i gruppi specifici cui si rivolge la pubblicità mirata.

Il Cantone VS e upc reputano il divieto di gruppi specifici su scala regionale come essenziale per la tutela delle emittenti locali e regionali. Anche Unione Svizzera dei Contadini, Comunicazione Svizzera e i Cantoni AG e SG trovano che le limitazioni su base regionale vadano nella direzione giusta. Di avviso contrario sono invece Telesuisse, Telebasel, COFEM, AZ Medien, ARBUS, SSM, FER, Unione