Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/78: Revisione dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 14 pagine
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norenni e i gruppi specifici regionali, e pure concernenti la durata complessiva della pubblicità. Per tutelare ulteriormente le emittenti regionali, il Cantone VD propone di vietare alla SSR la diffusione di pubblicità mirata a gruppi specifici durante determinati periodi dell'anno.
2.1.5 Criteri per la relazione annuale: art. 27 cpv. 2 lett. fbis ORTV
L'avamprogetto prevede per le emittenti concessionarie l'obbligo di fornire nella propria relazione annuale anche indicazioni sulla pubblicità mirata a gruppi specifici (numero di gruppi specifici, modalità di diffusione).
SWA/ASA, syndicom, l'Unione sindacale svizzera, PS e Verdi sono concordi con l'obbligo di informazione. FER ritiene il testo legislativo infelice.
2.1.6 Pubblicità mirata a gruppi specifici nei programmi di emittenti concessionarie: art. 35a ORTV
L'avamprogetto prevede che le emittenti private concessionarie possano diffondere il proprio programma con l'aggiunta di pubblicità mirata a gruppi specifici. Lo scopo è favorire la trasparenza e agevolare l'attività di vigilanza. Anche a questi programmi si applicano le disposizioni valide per i programmi oggetto di concessione (in particolare le prescrizioni in materia di pubblicità concernenti l'inserimento nei programmi e la durata della pubblicità, art. 18 e 19 ORTV).
Telebasel accoglie favorevolmente la modifica, che consentirà ai programmi titolari di una concessione di esaminare l'idoneità della pubblicità mirata a gruppi specifici ed eventualmente introdurla.
SWA/ASA e syndicom si dicono chiaramente favorevoli alla modifica. VSP-ARPS auspica, nel capoverso 1, lo stralcio della seconda parte della frase («a condizione che ciò non sia escluso dalla concessione»).
2.1.7 Nessun obbligo di diffusione per la pubblicità mirata a gruppi specifici: art. 51a ORTV
L'avamprogetto non prevede nessun obbligo di diffusione per la pubblicità mirata a gruppi specifici. Le emittenti devono accordarsi per via contrattuale con i fornitori di servizi di telecomunicazione.
Telebasel, SWA/ASA, Swisscom e asut sono espressamente favorevoli alla modifica, VSP-ARPS ne chiede invece lo stralcio.
SuisseDigital e upc sono d'accordo sul contenuto, hanno però una proposta in merito al collocamento sistematico: il contenuto deve essere inserito nell'articolo 45 ORTV come nuovo capoverso 1bis,che abolisce la ridiffusione inalterata del segnale per la pubblicità mirata a gruppi specifici disciplinata al capoverso 1.
2.2 Altre osservazioni?
2.2.1 Miglioramenti per le persone affette da deficienze sensorie: art. 7 cpv. 1, 3 e 4 ORTV
Secondo l'avamprogetto posto in consultazione, nei prossimi anni la quota di trasmissioni sottotitolate tra i programmi televisivi lineari e i contenuti che la SSR pubblica esclusivamente su Internet (contenuti disponibili unicamente su Internet) dovrà raggiungere al minimo il 75 per cento, mentre rimarrà invariata la disposizione giuridica relativa ai contributi che devono essere accompagnati dal linguaggio gestuale. Il capoverso 3 chiede che l'offerta di trasmissioni con descrizione audio per persone ipovedenti venga estesa e includa tutti i programmi televisivi in prima serata dei primi canali. L'offerta destinata alle persone affette da deficienze sensorie, la portata delle prestazioni, come pure lo scadenziario di attuazione sono fissati in un accordo concluso tra la SSR e le associazioni di disabili interessate. Il 4 settembre 2017 la SSR ha concluso un tale accordo con le associazioni di disabili. Il capoverso 4 regolamenta il caso in cui l'accordo sia rescisso anzitempo o non sia più rinnovato.
La modifica è stata accolta favorevolmente dalla maggioranza (Cantoni AG, GL, GR, NE, NW, OW, SZ, TG, TI, VD, VS e ZH; ARBUS, Unione Svizzera dei Contadini, Centre Patronal, Unione svizzera