Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/83: Seconda tappa del Piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi · 216 pagine

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Piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi

Una persona singola ricava dal diritto internazionale un obbligo di parità di trattamento dei Comuni regionali interessati, indipendentemente dallo Stato di cui fano parte. Da parte della Svizzera mancherebbe una tutela legale contro l’autorizzazione di massima per Comuni e individui. Inoltre, il diritto svizzero non contemplerebbe le azioni legali intentate da associazioni nelle modalità in cui sono previste nella UE.

Valutazione

Il capitolo 2.3 della parte concettuale esamina le opportunità e i limiti degli strumenti di democrazia diretta in relazione allo smaltimento delle scorie radioattive. È stata introdotta in special modo la partecipazione regionale al fine di consentire il coinvolgimento diretto degli interessati nella procedura di selezione dei siti. Le consultazioni, come la presente, rappresentano un ulteriore elemento per garantire la partecipazione.

Nell’ambito del PDGP o della partecipazione regionale non è possibile introdurre un diritto di veto dei Cantoni e dei Comuni interessati. Poiché lo smaltimento delle scorie radioattive rappresenta un compito nazionale, la legge e la volontà del legislatore prevedono che la decisione relativa a un deposito in strati geologici profondi venga raggiunta a livello nazionale. Il coinvolgimento precoce e completo delle autorità, della popolazione e dei gruppi di interesse consente di garantire la trasparenza e la comprensibilità della procedura. La partecipazione regionale al PDGP supera ampiamente la collaborazione prevista dall’articolo 18 OPT, in particolare anche per quanto concerne il coinvolgimento del Paese straniero confinante.

Direttive IFSN: In qualità di autorità di vigilanza e in virtù del mandato conferitogli dalla OENu, l’IFSN emana principi di progettazione specifici per i depositi in strati geologici profondi. Tali direttive rappresentano ausili all’esecuzione che descrivono in termini concreti i requisiti giuridici e favoriscono una prassi di esecuzione uniforme. Inoltre, descrivono in termini concreti lo stato attuale della scienza e della tecnica. La direttiva viene emendata a discrezione dell’IFSN. Le direttive IFSN sono vincolanti per i responsabili dello smaltimento.

Nella sua direttiva IFSN-G03, l’IFSN definisce l’obiettivo di tutela in base all'articolo 4 LENu: l'obiettivo del deposito in strati geologici profondi è quello di «smaltire le scorie radioattive in modo tale da garantire durevolmente la protezione dell'uomo e dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti provenienti da tali scorie, senza imporre oneri e obblighi inaccettabili alle future generazioni». L’obiettivo di tutela astratto viene scomposto in grandezze misurabili (i cosiddetti criteri di tutela), per le quali vengono definiti requisiti quantitativi. La direttiva IFSN G03 si trova attualmente in fase di rielaborazione e sarà disponibile all’inizio della terza fase. Non è prevista, né è in programma per le revisioni future, una mitigazione dei criteri definiti nella direttiva sopra citata, particolarmente rigidi se confrontati con quelli di altri Paesi. Nelle successive disposizioni tecniche di sicurezza (si veda anche l’indicazione vincolante 2.5 nel rapporto sui risultati), l’IFSN preciserà le condizioni in cui le aree geologiche di ubicazione possono definirsi equivalenti in termini di sicurezza.