Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/83: Seconda tappa del Piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi · 216 pagine

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Piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi

Un deposito in strati geologici profondi è un impianto nucleare soggetto alla legge federale sulla responsabilità civile in materia nucleare.77 Il titolare di un impianto nucleare si assume senza alcuna limitazione la responsabilità per eventuali danni nucleari causati dai materiali radioattivi nel proprio impianto (art. 3 LRNC). In questo caso si tratta di una severa responsabilità per rischio. Ciò significa che il titolare si assume la responsabilità persino nel caso in cui il danno viene causato esclusivamente da eventi naturali straordinari oppure da atti di guerra. La richiesta di responsabilità e di risarcimento è legittima indipendentemente se i danneggiati sono collettività o persone singole di nazionalità svizzera o tedesca. Dal 1986 tra la Svizzera e la Germania è in vigore un accordo bilaterale sulla responsabilità civile in materia nucleare78. L’accordo disciplina la parità di trattamento dei cittadini di entrambi i Paesi (principio di reciprocità), ed è applicabile anche in caso di danni causati da un deposito in strati geologici profondi.

Il titolare di un impianto nucleare deve disporre di una copertura assicurativa pari a un miliardo di franchi svizzeri, più ulteriori 100 milioni di franchi per gli interessi e le spese procedurali. Se l’eventuale danno nucleare supera la copertura assicurativa, il titolare ne risponde con il proprio intero patrimonio. In caso di ulteriori sinistri la Confederazione può mettere a disposizione mezzi finanziari supplementari nell’ambito di una normativa dei grandi sinistri da promulgare a cura del Parlamento. Quando il deposito in strati geologici profondi non sarà più assoggettato alla LENu, la Confederazione subentrerà come proprietario e si assumerà una responsabilità illimitata in caso di sinistro.

Il 13 giugno 2008 il Parlamento ha adottato la revisione della legge sulla responsabilità civile in materia nucleare (LRCN), che si basa sulla revisione della convenzione internazionale sulla responsabilità in materia di energia nucleare (convenzione di Parigi, convenzione complementare di Bruxelles). In conformità alla convenzione internazionale sopra citata, la versione rivista della LRCN del 13 giugno 2008 porta la copertura assicurativa a 1,2 miliardi di Euro. Sono inoltre previsti altri 300 milioni di Euro che, in caso di sinistro, verranno ripartiti tra tutti i Paesi firmatari secondo una chiave di ripartizione definita. La versione rivista della LRCN può essere posta in vigore dal Consiglio federale solo dopo l’entrata in vigore della convenzione di Parigi, ossia non prima del 2019.

La cooperazione transfrontaliera relativa allo smaltimento delle scorie radioattive presenta molte sfaccettature. Pertanto la Svizzera, la Germania e numerosi altri Paesi si sono vincolati reciprocamente alla «Convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione degli elementi di combustibile esausti e dei rifiuti radioattivi» (a tale proposito si veda anche il capitolo 3.3.6). Nell’ambito dell’accordo bilaterale con i Paesi confinanti, tra cui la Germania, sono state concordate «commissioni miste» per il coordinamento, lo scambio di informazioni e la cooperazione. Le Parti contraenti si informano vicendevolmente sugli impianti nucleari vicini al confine e mettono a disposizione la documentazione adeguata. In particolare, le commissioni si interessano alle problematiche connessi alle procedure di autorizzazione per gli impianti nucleari, alle domande in materia di responsabilità e di risarcimento danni potenzialmente derivanti dall’esercizio di detti impianti, alle domande sulla pianificazione e sulla progettazione tecnica di sicurezza degli impianti, a eventi particolari di rilievo per la sicurezza all’interno degli impianti nucleari, come pure a tematiche quali ripercussioni sull’ambiente, radioprotezione, piani di emergenza e prestazione dei soccorsi. La Commissione svizzero-tedesca per la sicurezza degli impianti nucleari è stata istituita in seguito alla «Convenzione tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Federale di Germania sull’informazione reciproca per la costruzione e l’esercizio di impianti

77 Legge sulla responsabilità civile in materia nucleare (LRCN; RS 732.44) del 18 marzo 1983 (versione del 1 gennaio 2011) e ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN; RS 732.441) del 5 dicembre 1983 (versione del 15 febbraio 2015).

78 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federale di Germania sulla responsabilità civile in materia nucleare (RS 0.732.441.36; 22 ottobre 1986).