Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/83: Seconda tappa del Piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi · 216 pagine
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Piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi
di almeno due aree di ubicazione per tipo di deposito. La Nagra aveva risposto in modo esauriente e dettagliato alle 41 richieste contenute nella presa di posizione IFSN 33/115.
Il grado di armonizzazione delle attività che hanno un impatto sul territorio si riflette sui livelli di coordinazione «Informazione preliminare», «Risultato intermedio» e «Indicazione vincolante». Con “Informazioni preliminari” vengono indicate quelle attività che hanno un’incidenza sul territorio, che non vengono ancora modificate in misura sufficiente l’armonizzazione, ma che possono avere notevoli effetti sull'utilizzo del territorio. I «risultati intermedi» sono quelle attività che hanno un impatto sul territorio, che non sono ancora armonizzate tra loro e su cui occorre puntare affinché si possa raggiungere una armonizzazione in tempi brevi. Solo le indicazioni vincolanti mostrano come le attività che hanno un impatto sul territorio siano armonizzate. Nella Parte concettuale del PDGP viene definito il livello di coordinamento da raggiungere in una specifica tappa.
L’inclusione come informazione preliminare dei siti per un impianto di superficie delle aree di ubicazione eliminate è adeguata al grado di armonizzazione ottenuto. La menzione dell’impianto di superficie nelle indicazioni vincolanti richiama la collaborazione e la partecipazione nell’ambito della seconda tappa ai sensi degli articoli 18 e 19 della Legge sulla pianificazione del territorio (OPT). I comuni della Svizzera e del paese confinante, le rappresentanze delle organizzazioni e della popolazione nell’ambito delle consultazioni delle conferenze regionali hanno elaborato delle prese di posizione in merito al posizionamento dell’impianto di superficie. Queste prese di posizione sono state uno dei presupposti delle indicazioni illustrate nel Rapporto sui risultati e sono pertanto vincolanti per le autorità.
La Parte concettuale del PDGP stabilisce che la selezione dei siti avviene per eliminazioni successive e sulla base dei criteri di sicurezza tecnica. Ragioni politiche, economiche o sociali (ad esempio consenso, opposizione o vicinanza al confine) non sono invece criteri per la definizione delle aree geologiche di ubicazione La constatazione per cui tutte e sei le aree di ubicazione stabilite nella prima tappa sono idonee per un deposito in strati geologici profondi, non è cambiata, né è cambiato il previsto studio approfondito nella seconda tappa. La procedura per eliminazioni successive è una caratteristica del Piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi e prevede la possibilità di fare passi indietro. Le aree geologiche di ubicazione JS, SR e WLB non saranno più oggetto di studio nella terza tappa, ma rimangono come informazione preliminare per un deposito per scorie debolmente e mediamente radioattive fino al rilascio dell’autorizzazione di massima nel Piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi. I siti indicati come «informazione preliminare» vengono poi esclusi dal Piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi, una volta rilasciata l’autorizzazione di massima. I risultati intermedi della seconda tappa rimangono a livello di pianificazione del territorio nel Piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi fino al rilascio della licenza di esercizio.
Nella terza tappa la Nagra effettuerà ulteriori studi (tra cui trivellazioni di sondaggio) a seguito dei quali comunicherà per quali siti presenterà una domanda di autorizzazione di massima. A questo punto non ci sarà una definizione da parte delle autorità, se il livello di conoscenze della Nagra in questa fase è sufficiente, né una verifica della scelta dei siti. Questa potrà avvenire ed avverrà solo se la domanda di autorizzazione di massima sarà stata presentata corredata di tutta la documentazione. Vedere anche il capitolo 3.4.4.
La tematica relativa alla protezione delle acque profonde e delle riserve di acqua potabile viene affrontata nel capitolo 3.6.3; quella relativa al sito dell’impianto di imballaggio degli elementi di combustibile al capitolo 3.7.5.