Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 65 pagine

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risultano tuttavia validi nella pratica. In tal modo si mantiene la struttura di base del CPP e non vengono messe in discussione decisioni che il legislatore ha preso consapevolmente in precedenza.

2 Commento ai singoli articoli

2.1 Codice di procedura penale

2.1.1 Articolo 19 capoverso 2 lettera b

Il diritto vigente esclude che il giudice unico possa giudicare se il pubblico ministero chiede un trattamento secondo l’articolo 59 capoverso 3 CP, ossia una misura terapeutica stazionaria in un’istituzione chiusa.

Questa disposizione non tiene conto del fatto che nella prassi il pubblico ministero non chiede un trattamento secondo il capoverso 3 dell’articolo 59 CP, bensì semplicemente un trattamento stazionario secondo l’articolo 59 CP. Se il giudice accoglie la domanda, è l’autorità d’esecuzione che deve successivamente stabilire se il trattamento va effettuato, secondo l’articolo 59 capoverso 2 CP, in un’istituzione psichiatrica o un’istituzione per l’esecuzione delle misure oppure, secondo il capoverso 3, in un’istituzione chiusa.

Di conseguenza, il criterio del trattamento secondo l’articolo 59 capoverso 3 CP risulta inadeguato per stabilire la competenza di un giudice unico. Quest’ultima va sempre esclusa quando viene chiesto un trattamento secondo l’articolo 59 CP in generale. In una tale misura è insita la possibilità che sia eseguita in un’istituzione chiusa, per cui, considerata la notevole incidenza della misura, risulta obiettivamente corretto che sia ordinata da parte di un tribunale collegiale.

Lo stesso problema si riscontra all’articolo 82 capoverso 1 lettera b: la rinuncia a una motivazione scritta della sentenza di primo grado va esclusa quando viene ordinato un trattamento secondo l’articolo 59 CP.

2.1.2 Articolo 40 capoverso 1

Secondo la giurisprudenza del TF15 le decisioni incidentali pronunciate autonomamente dal pubblico ministero superiore o generale in merito alla competenza all’interno di un Cantone possono essere impugnate direttamente dinnanzi al TF.

Questa possibilità è in contrasto con il principio della doppia istanza («double instance») stabilito per il diritto penale dalla legge federale del 17 giugno 200516 sul Tribunale federale (LTF) all’articolo 80 capoverso 2. Le eccezioni a questo principio oberano ulteriormente il TF e gli attribuiscono i compiti di un’autorità di ricorso di primo grado in contrapposizione con il suo compito primario, ossia chiarire questioni giuridiche in ultima istanza e garantire l’applicazione uniforme del diritto in quanto corte suprema17.

15DTF 138 IV 214

16 RS 173.110

17 Rapporto esplicativo 2015, n. 2.4.